Art. 5.

                            Prove d'esame

    Le prove d'esame consisteranno in:
      prova  attitudinale  da  svolgersi  attraverso  test su materie
riguardanti l'universita' e le sue strutture;
      prova orale: colloquio sulla legislazione universitaria.
    La   data   di  inizio  della  prova  sara'  comunicato  mediante
raccomandata.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno  essere  muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
      a) fotografia  recente applicata su carta da bollo con la firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
      b) carta d'identita' o passaporto o porto d'armi.
    Ogni  singola  prova  non si intende superata se il candidato non
ottiene  almeno una votazione di 21/30 o equivalente. L'avviso per la
presentazione  al  colloquio  viene  dato ai singoli candidati almeno
venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.