Art. 5. Prove d'esame Le prove d'esame consisteranno in: prova attitudinale da svolgersi attraverso test su materie riguardanti l'universita' e le sue strutture; prova orale: colloquio sulla legislazione universitaria. La data di inizio della prova sara' comunicato mediante raccomandata. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio; b) carta d'identita' o passaporto o porto d'armi. Ogni singola prova non si intende superata se il candidato non ottiene almeno una votazione di 21/30 o equivalente. L'avviso per la presentazione al colloquio viene dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.