Art. 8.

                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione esaminatrice
forma  la  graduatoria  di merito, sulla base della somma della media
dei  voti  riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella
orale e del punteggio attribuito ai titoli.
    Per  la  formazione della graduatoria finale saranno osservate, a
parita'  di  punteggio, le disposizioni contenute nell'art. 5, quarto
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
    A  tal  fine  i  candidati  che  intendano  far  valere titoli di
precedenza  o  preferenza,  in  quanto  appartenenti  ad  una  o piu'
categorie   previste  dall'art. 5,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, dovranno produrre di loro iniziativa,
entro  e  non  oltre  quindici giorni dalla data di superamento della
prova  orale,  i  relativi  documenti in carta semplice attestanti il
possesso del requisito gia' indicato nella domanda.
    A parita' di merito, i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale per merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che  abbiano prestato servizio a qualunque titolo,
per  non  meno  di  un  anno  nell'amministrazione  che ha indetto il
concorso;
      18)  i  coniugati  e  non  coniugati con riguardo al numero dei
figli;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  nelle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non
oltre  il  termine  suindicato.  A  tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio  postale  accettante.  I candidati possono avvalersi dei
titoli  stessi  anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
    La   graduatoria   finale   sara'   affissa   all'albo   pretorio
dell'Universita'  degli  studi  del  Molise; di tale affissione sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.
    Dal  giorno  successivo  a quello del suddetto avviso decorrono i
termini per eventuali impugnative.