Art. 8. Graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sulla base della somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del punteggio attribuito ai titoli. Per la formazione della graduatoria finale saranno osservate, a parita' di punteggio, le disposizioni contenute nell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine i candidati che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza, in quanto appartenenti ad una o piu' categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno produrre di loro iniziativa, entro e non oltre quindici giorni dalla data di superamento della prova orale, i relativi documenti in carta semplice attestanti il possesso del requisito gia' indicato nella domanda. A parita' di merito, i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari nelle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. La graduatoria finale sara' affissa all'albo pretorio dell'Universita' degli studi del Molise; di tale affissione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dal giorno successivo a quello del suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.