Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Viste  le  leggi  15 marzo  1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127,
cosi' come modificate dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista  la  legge  27  dicembre  1997,  n. 449,  ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
    Visto   il   decreto   ministeriale   11 febbraio   1998  recante
"determinazione  dell'importo  e  dei  criteri per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca";
    Vista la nota ministeriale n. 523 del 12 marzo 1998;
    Vista  la  delibera  del  senato  accademico n. 245 del 15 aprile
1998;
    Vista la nota ministeriale n. 911 del 24 aprile 1998;
    Viste  le  richieste  presentate dai professori Roberto Marassi e
Gloria  Cristalli  per l'attivazione di assegni di ricerca disponendo
dei finanziamenti necessari;
    Accertata la disponibilita' finanziaria;

                               Art. 1.

    E'  indetta  una  procedura  selettiva  pubblica,  per  titoli  e
colloquio,  per  l'attribuzi'one di due assegni di L.25.000.000 annui
ciascuno,  di  durata  biennale,  salvo  verifica  dopo  un anno come
specificato all'art. 6, per la collaborazione ad attivita' di ricerca
presso le strutture dell'Universita' degli studi di Camerino elencate
nel  presente  bando.  Tali  assegni  potranno  essere  eventualmente
rinnovati nei limiti che saranno stabiliti dal senato accademico.
    Dopo il primo anno, con giudizio positivo sull'attivita' svolta e
con  parere  favorevole  del  consiglio di amministrazione, l'importo
dell'assegno potra' essere aumentato del 10%.
    L'assegno fa riferimento all'area Scienze chimiche e si riferisce
al progetto di ricerca appresso indicato:
    Area: Scienze chimiche - totale assegni n. 1;
    Settore scientifico-disciplinare n. C01A.
    Titolo  progetto  di ricerca: messa a punto di anodi per batterie
al litio-ione. Indagini elettrochimiche e strutturali.
    Durata: biennale;
    Struttura: Dipartimento di Scienze chimiche;
    Tutor: Roberto Marassi.
    Area: Scienze chimiche - totale assegni n. 1.
    Settore scientifico-disciplinare n. C07X.
    Titolo  progetto  di  ricerca:  recettore  adenosinico A2B nelle
patologie cardiovascolari.
    Durata: biennale.
    Struttura: Dipartimento di Scienze chimiche.
    Tutor: Gloria Cristalli.

                               Art. 2.

    Possono  partecipare  al  concorso  dottori di ricerca in settori
affini   all'attivita'   connessa   con  l'assegno  o  titolo  estero
equipollente  oppure  laureati  da  almeno  tre  anni,  in  possesso,
comunque,   di   un   curriculum  scientifico  professionale  che  ne
certifichi l'idoneita' allo svolgimento di attivita' di ricerca.
    I  cittadini  stranieri  appartenenti  ad altri Stati dell'Unione
europea   dovranno   essere  in  possesso  di  un  titolo  di  studio
riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base
ad   accordi   internazionali,   ovvero   con  le  modalita'  di  cui
all'art. 332   del   testo   unico   31 agosto  1933,  n. 1592.  Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita'.
    Non  puo' partecipare al concorso il personale di ruolo presso le
universita',  gli  osservatori  astronomici, astrofisici e vesuviano,
gli  enti  pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 30 dicembre
1933, n. 593.
    Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, sono richiesti:
      1)   cittadinanza   italiana   (sono  equiparati  ai  cittadini
italiani,  gli  italiani  non  appartenenti alla Repubblica) o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
      2)  idoneita'  fisica alla collaborazione. L'Amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della
presente procedura selettiva, in base alla normativa vigente;
      3)  i  cittadini  italiani  soggetti all'obbligo di leva devono
dichiarare  di  essere  in  posizione  regolare nei confronti di tale
obbligo.
    Non  possono essere ammessi alla prova selettiva coloro che siano
esclusi dall'elettorato politico attivo;
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civile e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  stabilito  nel bando della presente procedura
selettiva per la presentazione della domanda di ammissione.
    L'Amministrazione   puo'   disporre,   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.
    I  candidati  dovranno  inoltre effettuare un versamento a favore
dell'Universita'  di L. 20.000, non restituibile, come partecipazione
alle  spese  concorsuali;  il  mancato  versamento  comporta  la  non
ammissione alle prove d'esame.

                               Art. 3.

    Le   domande  di  partecipazione  alla  procedure  selettive,  da
redigere  in  carta libera, corredate dalla documentazione richiesta,
dovranno  essere  indirizzate  e presentate direttamente o a mezzo di
raccomandata   con   avviso  di  ricevimento  al  rettore  di  questa
Universita'  -  via  Gentile  III  da  Varano  -  62032 Camerino, con
esclusione  di  qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
giorni  trenta  che  decorrono  dal  giorno  successivo  a  quello di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
    La data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Le  domande,  da formularsi distintamente, pena l'esclusione, per
ciascun  assegno  di ricerca, devono essere redatte secondo lo schema
allegato  alla  presente procedura selettiva (allegato 1), riportando
tutte  le indicazione che, secondo le norme vigenti, i candidati sono
tenuti a fornire.
    L'Amministrazione  non  assume responsabilita' per la dispersione
di  comunicazioni  dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte  del  concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici,  o  comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilita',  a  pena  di  esclusione  dalla  procedura selettiva
stessa:
      1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita;
      2) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      3) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono  iscritti  ovvero  i  motivi  della  mancata  iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
      4)  di  non  aver  mai  riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso;
      5)  la laurea posseduta, la votazione riportata nonche' la data
e l'Universita' presso cui e' stata conseguita;
      6)  il  diploma di dottore di ricerca posseduto nonche' la data
di conseguimento e l'Universita' sede amministrativa del corso;
      7)  di non essere titolari di altre borse di studio a qualsiasi
titolo  conferito  di impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento
della presente procedura selettiva;
      8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      9) di avere l'idoneita' fisica alla collaborazione;
      10)  il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale,  al  quale  si desidera che siano trasmesse le comunicazioni
relative alla presente procedura selettiva;
      11)  i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono
dichiarare  altresi  di  godere  dei  diritti civili e politici anche
nello  Stato  di  appartenenza  o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato  godimento,  e  di  avere  adeguata  conoscenza  della lingua
italiana;
      12) la conoscenza di una lingua straniera.
    I   candidati   portatori  di  handicap,  ai  sensi  della  legge
5 febbraio   1992,   n. 104  dovranno  fare  esplicita  richiesta  in
relazione  al  proprio  handicap,  riguardo  l'ausilio necessario per
poter sostenere il colloquio.
    Alla  domanda  il  candidato  dovra'  allegare,  oltre al proprio
curriculum  vitae,  tutti  i  titoli che riterra' utili ai fini della
valutazione  (pubblicazioni,  tesi  di  laurea,  frequenze  di corsi,
diplomi vari ecc.)
    I  titoli  i  quali  il candidato richiede siano valutati debbono
essere  prodotti  entro  il  termine  di  scadenza  stabilito  per la
presentazione delle domande.
    Con  riferimento  alle  pubblicazioni,  che si ritengono utili al
fine della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altresi'
allegare  apposita  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
in  cui  se  ne attesti la conformita' all'originale (legge 15 maggio
1997, n. 127) qualora vengano presentati in copia.
    Sull'involucro  del  plico  dovranno risultare le indicazioni del
nome, cognome e indirizzo del concorrente.
    Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati in occasione di altri concorsi.
    Dovra'  inoltre  essere  allegata  la  ricevuta del versamento di
L. 20.000  effettuata sul c.c.p. 14566624 a favore dell'Universita' -
servizio  tesoreria  - con l'indicazione, nella causale, del concorso
per cui il candidato presenta domanda.

                               Art. 4.

    Il concorso e' per titoli e colloquio.
    Ciascuna   commissione   giudicatrice,   nominata   con   decreto
rettorale,  e' proposta dalla struttura richiedente gli assegni ed e'
composta dal responsabile del progetto, con funzioni di presidente, e
da   altri   due   membri  professori  di  ruolo  afferenti  all'area
scientifica della ricerca di cui uno anche con funzioni di segretario
verbalizzante. La commissione valutera' innanzitutto l'ammissibilita'
del candidato alla selezione.
    I titoli validi per la selezione saranno cosi' valutati:
      1)  a  ciascun  candidato potra' essere assegnato un massimo di
100 punti distribuiti come segue:
        ai  titoli ed attivita' di ricerca di ciascun candidato sara'
assegnato un punteggio massimo di 60 punti;
        al   colloquio   di  ciascun  candidato  sara'  assegnato  un
punteggio massimo di 40 punti;
      2) tra i titoli i punti sono distribuiti come segue:
        15   punti   per   il   dottorato  di  ricerca  (nazionale  o
internazionale)   svolto  in  discipline  aventi  ad  oggetto  quelle
dell'area scientifica per la quale si concorre.
        fino a 5 punti per il voto di laurea cosi' ripartiti:
          fino a 107/110, punti 0;
          fino a 108/110, punti 1;
          fino a 109/110, punti 2;
          fino a 110/110, punti 3;
          fino a 110/110 con lode, punti 5.
        fino  a 25 punti per pubblicazioni ed attitudine alla ricerca
scientifica;
        fino  a punti 5 per diplomi di specializzazione; attestati di
frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea;
        fino  a  punti  10  per  altri  titoli  collegati al servizio
prestato  a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti
di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati,
ove compaia la decorrenza e la durata dell'attivita' svolta.
    I  candidati  saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno
conseguito,  relativamente  alla  presentazione dei titoli posseduti,
una votazione di almeno 30 punti dei 60 disponibili.
    I  risultati  della  valutazione  dei titoli saranno resi noti ai
candidati  mediante  affissione all'albo ufficiale della struttura di
riferimento.
    Limitatamente  ai  candidati ammessi a sostenere il colloquio, la
valutazione   dei   titoli  verra'  comunicata  contestualmente  alla
convocazione a sostenere il colloquio.
    La valutazione dei titoli dovra' precedere il colloquio.
    Ai  candidati  sara'  comunicato,  a  mezzo  raccomandata tassa a
carico,  inviata  almeno  quindici  giorni prima, il giorno, il mese,
l'ora ed il luogo ove dovranno sostenere il colloquio.
    Per  sostenere tale colloquio i candidati dovranno essere muniti,
con   esclusione   di   altri,  di  uno  dei  seguenti  documenti  di
riconoscimento non scaduto:
      a) carta d'identita';
      b) passaporto;
      c) patente automobilistica;
      d) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
      e) libretto ferroviario personale;
      f) tessera postale;
      g) porto d'armi.
    Al termine dei lavori ciascuna commissione formulera' per ciascun
candidato  un giudizio complessivo, che viene registrato a verbale, e
compilera'  una  graduatoria  di  merito  sulla  base della somma dei
punteggi  ottenuti, designando il candidato o i candidati (quando gli
assegni  da  attribuire  siano  piu'  di  uno)  che,  in  base a tale
graduatoria e agli assegni a disposizione, siano risultati vincitori.
    Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del rettore e
sono immediatamente efficaci.
    Ai  candidati  utilmente  collocati nella graduatoria verra' data
comunicazione  scritta  dell'attribuzione degli assegni. Essi, a pena
di  decadenza,  dovranno  stipulare,  entro  il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione,
il relativo contratto.
    La  mancata stipulazione del contratto nel termine sopra indicato
determinera'  la  decadenza  del  diritto  all'assegno.  In  tal caso
subentrera'  il candidato immediatamente successivo nella graduatoria
di merito. Lo stesso accade in caso di recesso.
    L'attivita'  di  ricerca  non  potra' essere iniziata prima della
stipulazione  del  relativo contratto, che avra' decorrenza dal primo
giorno del mese successivo alla stipula.
    I  candidati  dovranno  provvedere,  a loro spese, entro sei mesi
dall'espletamento  del  concorso,  al  recupero  dei  titoli  e delle
eventuali   pubblicazioni  inviate  all'Universita'  degli  studi  di
Camerino;  trascorso  il  tempo sopra indicato, l'amministrazione non
sara'  responsabile  in  alcun  modo  delle  suddette pubblicazioni e
titoli.

                               Art. 5.

    Gli  assegni,  di  cui  al  presente  bando,  non  possono essere
cumulati  con  altre  borse  di  studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne  che  con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca degli assegnisti.
    I  dipendenti  pubblici  che  fruiscano  degli assegni, di cui al
presente   bando,  possono  essere  collocati  in  aspettativa  senza
assegni.
    Gli  assegni,  di  cui  al  presente  bando sono esenti da Irpef,
applicandosi  ad  essi  in  materia  fiscale  le  disposizioni di cui
all'art.   4   della  legge  13  agosto  1984,  n. 476  e  successive
modificazioni  ed  i'ntegrazioni,  nonche', in materia previdenziale,
quelle  di  cui  all'art. 2, commi 2 e seguenti, della legge 8 agosto
1995,  n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. La somma di
L. 25.000.000  si  intende  comprensiva  di  tutti gli oneri a carico
dell'amministrazione.

                               Art. 6.

    Il   pagamento   dell'assegno   e'  effettuato  in  rate  mensili
posticipate.
    Eventuali  spese  di  missione  sono  da  imputarsi sui fondi del
responsabile del progetto di ricerca. Solo a tal fine l'assegnista e'
equiparato al ricercatore non confermato.
    I  compiti  dei titolari degli assegni, determinati dal contratto
individuale,  sono  svolti  sotto  la  direzione del responsabile del
progetto,   il  quale  verifichera'  l'attivita'  svolta.  I  compiti
assegnati  devono  prevedere una specifica attivita' di ricerca e non
dovranno essere di mero supporto tecnico. Il titolare dell'assegno e'
tenuto  a  presentare al consiglio della struttura di riferimento una
relazione  annuale  sulle  attivita'  svolte, previa approvazione del
tutor,  e a presentare i risultati conclusivi della propria attivita'
in  un  apposito  seminario o nelle forme definite dalla struttura di
riferimento.
    L'attivita'  deve  essere  svolta  continuativamente;  sono fatte
salve  le  eventuali interruzioni per servizio militare, gravidanza e
malattia,  fermo  restando  che  le predette sospensioni provocano il
rinvio  della  scadenza  del  contratto.  Nel caso in cui tale rinvio
superi  i termini del progetto a cui si riferisce la collaborazione e
impedisca  il  raggiungimento  degli  impegni  relativi,  puo' essere
disposta  la  conclusione anticipata dell'assegno, su motivato parere
del consiglio della struttura di riferimento, sentito il tutor.
    Non  costituisce  interruzione  del contratto, e conseguentemente
non va recuperato, un periodo complessivo di assenze giustificate non
superiore a trenta giorni per ciascun anno di contratto.
    Il  titolare  dell'assegno  di  ricerca, che intenda recedere dal
contratto, e' tenuto a darne comunicazione al rettore ed al tutor con
almeno  trenta  giorni di preavviso. In caso di recesso con preavviso
l'assegnista  sara'  regolarmente  liquidato  fino  al  momento della
cessazione.  In  caso contrario sara' trattenuta dall'amministrazione
la quota relativa al mancato preavviso.
    Nei  confronti  del  titolare  di assegno, che dopo aver iniziato
l'attivita'  di  ricerca  non la prosegua, senza giustificato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno,
o  che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, e' avviata
la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.

                               Art. 7.

    Il  rapporto  che  si instaura con il vincitore non rientra nella
configurazione  istituzionale della docenza universitaria e del ruolo
dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai
fini  dell'assunzione  nei  ruoli  del  personale delle Universita' e
Istituti universitari italiani.
    I  vincitori saranno tenuti a produrre, all'atto del conferimento
del contratto, un certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria
locale  di  appartenenza  dal  quale  risulti  che  il  candidato  e'
fisicamente   idoneo  al  servizio;  per  gli  invalidi  il  suddetto
certificato  deve contenere la dichiarazione che la natura e il grado
di   invalidita'  non  risulta  di  pregiudizio  all'incolumita'  dei
colleghi di lavoro e alla sicurezza degli impianti.
    Decadono   dal  diritto  all'assegno  per  la  collaborazione  ad
attivita'   di   ricerca   coloro   che,  entro  il  termine  fissato
dall'amministrazione,  non  dichiarino  di  accettarlo o non assumano
servizio nel termine stabilito.
    Possono  essere  giustificati  soltanto  i ritardi dovuti a gravi
motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dai
vincitori  della  presente  procedura  selettiva saranno soggetti, da
parte  dell'Universita'  di  Camerino  a  idonei  controlli,  anche a
campione, circa la veridicita' degli stessi.
    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le domande di
partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e
12   della   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  saranno  trattati
esclusivamente  per le finalita' di gestione della presente procedura
e  degli  eventuali  procedimenti  di  attribuzione  degli assegni in
questione.
                                           Camerino, 14 dicembre 1999
                                                 Il rettore: Buti