Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Ai sensi dell'art. 2, punto n. 4, lettera b), del regolamento per
le   assunzioni   a  tempo  indeterminato  di  personale  tecnico  ed
amministrativo  dell'Universita' degli studi di Salerno, e' ammesso a
partecipare   al   concorso   il  personale  in  servizio  presso  le
universita'  e  gli istituti di istruzione universitaria appartenente
alle  due  qualifiche  immediatamente  inferiori alla sesta dell'area
funzionale  amministrativo-contabile,  in  possesso  del  diploma  di
istruzione superiore di secondo grado.
    Secondo  quanto  espressamente  previsto dall'art. 3, punto n. 3,
del  predetto  regolamento  e'  ammesso,  altresi',  a partecipare al
concorso  il  personale  in  servizio  presso  le  universita'  e gli
istituti  di  istruzione  universitaria che, sprovvisto del titolo di
studio  richiesto (diploma di istruzione superiore di secondo grado),
ma,  comunque,  in possesso del diploma di istruzione di primo grado,
abbia  prestato  almeno cinque anni complessivi di effettivo servizio
nelle  due  qualifiche  immediatamente inferiori alla sesta dell'area
funzionale amministrativo-contabile ovvero, abbia ottenuto, a seguito
della partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento, di cui
all'art. 36  del  vigente  contratto collettivo nazionale di lavoro -
Comparto  universita'  il  rilascio  di  un  attestato che certifichi
l'acquisizione  di  una  specifica professionalita' in relazione alle
materie che formano oggetto delle prove concorsuali.
    Per  effettivo  servizio si intende anche quello riconosciuto e/o
riconoscibile  ai  sensi  dell'art. 16  della  legge 25 ottobre 1977,
n. 808.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    Ai  sensi  dell'art. 3,  terzo  comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  modificato  dall'art. 3,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996,  n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione  puo'  essere disposta, in ogni momento, con provvedimento
motivato del direttore amministrativo.