Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti requisiti: a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni; c) il godimento dei diritti civili e politici; d) l'elettorato attivo; e) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso; f) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; g) l'assolvimento degli obblighi di leva militare; h) il non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; i) il diploma di laurea e/o il diploma universitario rilasciato dalle facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche di economia, di economia e commercio, di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, di scienze economiche e bancarie, di scienze economiche e sociali; j) ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono altresi' possedere i seguenti requisiti: k) godimento dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza o di provenienza; l) adeguata conoscenza della lingua italiana. E' ammesso, inoltre, a partecipare al concorso il personale in servizio presso le universita' e gli istituti di istruzione universitaria che, sprovvisto del titolo di studio richiesto (diploma di laurea e/o diploma universitario), ma, comunque, in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, abbia prestato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore della stessa area funzionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del direttore amministrativo.