Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice sara' costituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, terzo comma, lett. e), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e sara' nominata con provvedimento del direttore amministrativo. Alla commissione potranno essere aggregati altri componenti per l'espletamento della prova di lingua straniera.