Art. 7.

                Titoli di preferenza e di precedenza

    I  concorrenti  che  avranno  superato  il colloquio dovranno far
pervenire,   di   propria  iniziativa,  al  direttore  amministrativo
dell'Universita'  degli  studi di Salerno - Ripartizione II - Risorse
umane,  via  Ponte  don  Melillo - 84084 Fisciano (Salerno), entro il
termine  perentorio  di quindici giorni dall'espletamento della prova
orale,  i documenti, in originale o in copia autentica, attestanti il
possesso  dei  titoli  di  preferenza e/o di precedenza, valutabili a
parita' di merito e a parita' di titoli.
    Ai  sensi  dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   20 ottobre   1998,   n. 403,   la  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  di  cui all'art. 4 della legge
4 gennaio   1968,   n. 15,   tiene   luogo,   a  tutti  gli  effetti,
dell'autentica di copia.
    Hanno  diritto  alla  riserva  di  posti  gli  appartenenti  alle
categorie indicate nell'art. 1, terzo comma, del presente bando.
    In  particolare, i candidati appartenenti alle categorie protette
di  cui  alla  legge  2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e
integrazioni,  hanno diritto alla riserva dei posti, purche' iscritti
negli  appositi  elenti  istituiti  presso gli uffici provinciali del
lavoro  e  della  massima  occupazione e risultino disoccupati sia al
momento  della  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande  di  ammissione  al  concorsi sia all'atto dell'assunzione in
servizio.
    Hanno diritto alla preferenza a parita' di merito:
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      d) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      e) gli orfani di guerra;
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      g) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      h) i feriti in combattimento;
      i) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      j) i   figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      l) i  figli  di  mutilati  e  invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      m) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      n) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      o) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      p) coloro   che   abbiano   prestato   servizio  militare  come
combattenti;
      q) coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno presso l'Universita' degli studi di
Salerno;
      r) i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      s) gli invalidi e i mutilati civili;
      t) i  militari  volontari  delle  Forze  armate congedati senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      1) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      2) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
    Ai  sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge 15 maggio 1997,
n. 127,  come  modificato  dall'art. 2  della  legge  16 giugno 1998,
n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli  e  delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.