Art. 10.

                      Nomina e periodo di prova

    Con  la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo  indeterminato  e con regime di impegno orario a tempo parziale
(diciotto  ore settimanali) il vincitore del concorso, che risultera'
in  possesso  di tutti i requisiti prescritti, assumera' la qualifica
di  collaboratore  amministrativo  di  ruolo in prova, con diritto al
trattamento economico spettante per legge.
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
    In  tal  caso  l'amministrazione,  valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
    Il  periodo  di  prova  ha  la  durata  di  tre mesi. Ai fini del
completamento  del  periodo  di prova, si terra' conto esclusivamente
del  servizio  effettivamente  prestato. Il periodo di prova non puo'
essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo',
in   qualsiasi  momento,  recedere  dal  rapporto  senza  obbligo  di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
    Il  recesso,  debitamente  motivato,  produce  i suoi effetti dal
momento  dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio,  compresi  i  ratei  della  tredicesima  mensilita'  e  gli
emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
    Il  dipendente  non potra' ottenere il trasferimento presso altra
sede nei primi tre anni di servizio.