Art. 2. Requisiti generali di ammissione Ai sensi dell'art. 2, punto n. 4, lettera b), del regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato di personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi di Salerno, e' ammesso a partecipare al concorso il personale in servizio presso le Universita' e gli Istituti di Istruzione Universitaria appartenente alle due qualifiche immediatamente inferiori della stessa area funzionale, in possesso del diploma di laurea e/o del diploma universitario rilasciato dalle facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio, di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, di scienze economiche e bancarie e di scienze economiche e sociali. Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 3, punto n. 3, del predetto regolamento e' ammesso, altresi', a partecipare al concorso il personale in servizio presso le Universita' e gli Istituti di Istruzione Universitaria che, sprovvisto del titolo di studio richiesto (diploma di laurea e/o diploma universitario), ma, comunque, in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, abbia prestato, almeno cinque anni complessivi di effettivo servizio nelle due qualifiche immediatamente inferiori della stessa area funzionale ovvero, abbia ottenuto, a seguito della partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento, di cui all'art. 36 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Universita', il rilascio di un attestato che certifichi l'acquisizione di una specifica professionalita' in relazione alle materie che formano oggetto delle prove concorsuali. Per effettivo servizio si intende anche quello riconosciuto e/o riconoscibile ai sensi dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta, in ogni momento con provvedimento motivato del direttore amministrativo.