Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Ai sensi dell'art. 2, punto n. 4, lettera b), del regolamento per
le   assunzioni   a  tempo  indeterminato  di  personale  tecnico  ed
amministrativo  dell'Universita' degli studi di Salerno, e' ammesso a
partecipare   al   concorso   il  personale  in  servizio  presso  le
Universita'  e  gli Istituti di Istruzione Universitaria appartenente
alle  due  qualifiche  immediatamente  inferiori  della  stessa  area
funzionale,  in  possesso  del  diploma  di  laurea  e/o  del diploma
universitario rilasciato dalle facolta' di giurisprudenza, di scienze
politiche,   di   economia   e  commercio,  di  scienze  statistiche,
demografiche  ed  attuariali,  di  scienze economiche e bancarie e di
scienze economiche e sociali.
    Secondo  quanto  espressamente  previsto dall'art. 3, punto n. 3,
del  predetto  regolamento  e'  ammesso,  altresi',  a partecipare al
concorso  il  personale  in  servizio  presso  le  Universita'  e gli
Istituti  di  Istruzione  Universitaria che, sprovvisto del titolo di
studio  richiesto  (diploma di laurea e/o diploma universitario), ma,
comunque,  in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo
grado,  abbia  prestato,  almeno cinque anni complessivi di effettivo
servizio  nelle  due qualifiche immediatamente inferiori della stessa
area   funzionale   ovvero,   abbia   ottenuto,   a   seguito   della
partecipazione  a  corsi  di  formazione  e  di aggiornamento, di cui
all'art. 36  del  vigente  Contratto collettivo nazionale di lavoro -
Comparto  Universita',  il  rilascio  di  un attestato che certifichi
l'acquisizione  di  una  specifica professionalita' in relazione alle
materie che formano oggetto delle prove concorsuali.
    Per  effettivo  servizio si intende anche quello riconosciuto e/o
riconoscibile  ai  sensi  dell'art. 16  della  legge 25 ottobre 1977,
n. 808.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    Ai  sensi  dell'art. 3,  terzo  comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  modificato  dall'art. 3,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996,  n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione  puo'  essere  disposta, in ogni momento con provvedimento
motivato del direttore amministrativo.