Art. 6.

                            Prove d'esame

    Le  prove  d'esame  consistono  in  due  prove  scritte  e  in un
colloquio.
    La   prima   prova  scritta  vertera'  su  argomenti  di  diritto
amministrativo;  la  seconda  prova  scritta vertera' su argomenti di
legislazione universitaria.
    Il  colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte,
nonche'   sul   diritto  civile  e  sulla  contabilita'  pubblica,  e
comprendera',  inoltre, l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera  scelta  dal  candidato  tra  la  lingua  inglese  e quella
francese.
    I  candidati,  durante  l'espletamento  delle  prove, non possono
consultare  appunti,  manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
    Il  diario  delle  prove  scritte  sara'  notificato ai candidati
almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna  prova scritta una votazione non inferiore ai
21/30 o equivalente.
    Ai   candidati  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  sara'  data
comunicazione  almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento della prova.
    La  predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte.
    Il  colloquio,  che  si  svolgera'  nel  rispetto delle modalita'
previste   dall'art. 6,  quarto  e  quinto  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994, si intende superato se il
candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) fotografia  recente  applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b) tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il candidato e'
pubblico dipendente;
      c) tessera   postale  o  porto  d'armi  o  passaporto  o  carta
d'identita' o patente.
    La  mancata  presentazione  alle  prove d'esame sara' considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.