Art. 6. Prove d'esame Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in un colloquio. La prima prova scritta vertera' su argomenti di diritto amministrativo; la seconda prova scritta vertera' su argomenti di legislazione universitaria. Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sul diritto civile e sulla contabilita' pubblica, e comprendera', inoltre, l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra la lingua inglese e quella francese. I candidati, durante l'espletamento delle prove, non possono consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ma solo dizionari e testi di legge non commentati. Il diario delle prove scritte sara' notificato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova. La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte. Il colloquio, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita' o patente. La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.