Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito

    All'atto  della stipulazione del contratto individuale di lavoro,
il  vincitore del concorso e' invitato a presentare, entro il termine
di   trenta   giorni,   un   certificato  medico,  con  l'indicazione
dell'avvenuto    accertamento   sierologico   del   sangue   previsto
dall'articolo  7  della  legge  25 luglio  1996,  n. 837,  rilasciato
dall'Azienda  sanitaria  locale,  da  un  medico  militare  o  da  un
ufficiale  sanitario  e  attestante  la  sana e robusta costituzione,
l'idoneita'   fisica   e   psichica   al   servizio  continuativo  ed
incondizionato  all'impiego,  l'assenza  di  imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica.
    Per  coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi',
una    dichiarazione   dell'ufficiale   sanitario   comprovante   che
l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita',
non  puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
    Il  vincitore  del  concorso  deve  produrre, entro il termine di
trenta  giorni, la copia integrale dello stato matricolare aggiornato
e  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta', resa ai
sensi  dell'art. 4  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, con la quale
attesti:
      a) di    non    svolgere   attivita'   che   diano   luogo   ad
incompatibilita';
      b) di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando di
concorso.
    Il  vincitore  del concorso, entro lo stesso termine previsto dal
precedente  comma,  e'  tenuto, altresi', a regolarizzare in bollo la
domanda  di partecipazione, eventuali documenti richiesti dal bando e
gia' presentati e quelli richiesti per l'ammissione all'impiego.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel
caso  di  comprovato  impedimento,  l'amministrazione non dara' luogo
alla  stipulazione  del  contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente   gia'   instaurati,   all'immediata   risoluzione  dei
medesimi.
    Per   i  portatori  di  handicap  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.