Art. 9. Le procedure di reclutamento si conformano sui principi fissati dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'art. 36, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. Al titolare del contratto di cui all'art. 7 verra' corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione stipulato il data 7 otto-bre 1996, per il profilo di collaboratore tecnico, settimo livello pro-fessionale. Milano, 31 dicembre 1999 Il direttore: Jovane