Art. 9.
    Le  procedure  di reclutamento si conformano sui principi fissati
dall'art. 36   del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993  n. 29,  e
successive   modificazioni  ed  integrazioni  e,  per  le  parti  non
incompatibili   con  quanto  previsto  dall'art. 36,  si  applica  la
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Al titolare del contratto di cui all'art. 7 verra' corrisposto il
trattamento  economico previsto dal C.C.N.L. del Comparto Istituzioni
ed  Enti  di  Ricerca  e Sperimentazione stipulato il data 7 otto-bre
1996,  per  il  profilo  di  collaboratore  tecnico,  settimo livello
pro-fessionale.
      Milano, 31 dicembre 1999
Il direttore: Jovane