Art. 6. Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi. A parita' di punteggio complessivo, la preferenza e' determinata: a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio; b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato. Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore e, comunque, non oltre i 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.