Art. 6.
    Sono  considerati  vincitori  coloro  che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
    A parita' di punteggio complessivo, la preferenza e' determinata:
      a) dalla  minore  anzianita'  di  conseguimento  del  titolo di
studio;
      b) in   caso  di  ulteriore  parita',  dalla  minore  eta'  del
candidato.
    Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per rinuncia o
decadenza  dei  vincitori  possono  essere  assegnate  ai  successivi
idonei,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,  entro  un mese dalla
rinuncia  o  decadenza  del vincitore e, comunque, non oltre i 6 mesi
dalla data di approvazione della graduatoria.