Art. 7. Il vincitore del concorso e' tenuto a prendere posto nella Scuola a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 6 e comunque entro il 1o giugno 2000. In caso contrario sara' considerato decaduto. Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti al vincitore che dimostri di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971, n. 1204). Chi si trova in servizio militare e' tenuto ad esibire un certificato dell'autorita' militare, nel quale deve essere anche indicata la data presumibile in cui avra' termine il servizio. Chi si trova nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' tenuto ad esibire apposito certificato medico, nel quale devono essere indicati i periodi presumibili di astensione previsti dalla legge medesima. Nei due casi suddetti l'attivita' di ricerca iniziera' entro il decimo giorno dal congedo militare o dal termine del periodo di puerperio. All'atto dell'inserimento nella Scuola, ai candidati vincitori verranno consegnati, ai fini dell'osservanza delle norme in essi contenute, lo statuto ed i regolamenti della Scuola, dei quali dovranno dichiarare per iscritto il ricevimento. In caso di decadenza o rinuncia del vincitore la Scuola si riserva di assegnare il posto che viene a liberarsi al candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.