Art. 7.
    Il vincitore del concorso e' tenuto a prendere posto nella Scuola
a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui all'ultimo
comma  del  precedente  art. 6 e comunque entro il 1o giugno 2000. In
caso contrario sara' considerato decaduto.
    Eventuali  differimenti  della data di inizio verranno consentiti
al  vincitore che dimostri di dover soddisfare obblighi militari o di
trovarsi  nelle  condizioni  previste per le lavoratrici madri (legge
30 dicembre 1971, n. 1204).
    Chi  si  trova  in  servizio  militare  e'  tenuto  ad esibire un
certificato  dell'autorita'  militare,  nel  quale  deve essere anche
indicata la data presumibile in cui avra' termine il servizio.
    Chi  si  trova  nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre
1971,  n. 1204, e' tenuto ad esibire apposito certificato medico, nel
quale  devono  essere  indicati  i  periodi presumibili di astensione
previsti dalla legge medesima.
    Nei  due  casi suddetti l'attivita' di ricerca iniziera' entro il
decimo  giorno  dal  congedo  militare  o  dal termine del periodo di
puerperio.
    All'atto  dell'inserimento  nella  Scuola, ai candidati vincitori
verranno  consegnati,  ai  fini  dell'osservanza  delle norme in essi
contenute,  lo  statuto  ed  i  regolamenti  della  Scuola, dei quali
dovranno dichiarare per iscritto il ricevimento.
    In  caso  di  decadenza  o  rinuncia  del  vincitore la Scuola si
riserva  di  assegnare  il  posto  che viene a liberarsi al candidato
idoneo secondo l'ordine della graduatoria.