Art. 8. Gli allievi dei corsi di perfezionamento si impegnano a seguire il percorso formativo finalizzato all'esercizio di attivita' di ricerca di alta qualificazione proposto dalla Scuola e non possono accettare impegni che la direzione ritenga incompatibili con i doveri prescritti dallo statuto e dal regolamento didattico. Essi si impegnano altresi' ad osservare le norme contenute nello statuto e nei regolamenti della Scuola. Il consiglio di classe nomina, per ciascun allievo, un collegio dei docenti che ha il compito di verificare la partecipazione alle attivita' didattiche, culturali e scientifiche della Scuola e lo stato di avanzamento della ricerca. Agli allievi dei corsi di perfezionamento la Scuola assicura il vitto gratuito e l'uso della biblioteca e dei laboratori, secondo le modalita' disposte dal proprio regolamento. Agli stessi e' corrisposto altresi' un contributo annuo a titolo di "contributo didattico" di L. 15.000.000 (7.746,85 euro), nonche' un contributo mensile a titolo di "alloggio esterno" di L. 400.000 (206,58 euro). I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti ai fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle universita' e dalle regioni. Gli allievi perfezionandi, al termine dell'attivita' di ricerca, devono sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di perfezionamento. L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta di fronte a una commissione di specialisti nominata dal direttore. Ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, il diploma di perfezionamento e' a tutti gli effetti equipollente al dottorato di ricerca.