Art. 8.
    Gli  allievi  dei corsi di perfezionamento si impegnano a seguire
il  percorso  formativo  finalizzato  all'esercizio  di  attivita' di
ricerca  di  alta  qualificazione proposto dalla Scuola e non possono
accettare impegni che la direzione ritenga incompatibili con i doveri
prescritti dallo statuto e dal regolamento didattico.
    Essi  si impegnano altresi' ad osservare le norme contenute nello
statuto e nei regolamenti della Scuola.
    Il  consiglio  di classe nomina, per ciascun allievo, un collegio
dei  docenti  che  ha il compito di verificare la partecipazione alle
attivita'  didattiche,  culturali  e  scientifiche  della Scuola e lo
stato di avanzamento della ricerca.
    Agli  allievi  dei corsi di perfezionamento la Scuola assicura il
vitto  gratuito e l'uso della biblioteca e dei laboratori, secondo le
modalita' disposte dal proprio regolamento.
    Agli  stessi e' corrisposto altresi' un contributo annuo a titolo
di  "contributo  didattico" di L. 15.000.000 (7.746,85 euro), nonche'
un  contributo  mensile  a titolo di "alloggio esterno" di L. 400.000
(206,58 euro).
    I  sussidi  di  cui  al  presente  articolo sono soggetti ai fini
fiscali  alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate
dalle universita' e dalle regioni.
    Gli  allievi perfezionandi, al termine dell'attivita' di ricerca,
devono   sostenere  l'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di
perfezionamento.
    L'esame   per   il  diploma  di  perfezionamento  consiste  nella
discussione  di una dissertazione scritta di fronte a una commissione
di specialisti nominata dal direttore.
    Ai  sensi  dell'art. 2  della  legge  14 febbraio 1987, n. 41, il
diploma  di  perfezionamento  e'  a tutti gli effetti equipollente al
dottorato di ricerca.