Art. 11.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  di  cui all'art. 1 del presente bando sono
assegnate,  previa  valutazione  comparativa del merito, in base alle
prove effettuate dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalita'
di  cui  al precedente art. 5 e secondo l'ordine delle graduatorie di
cui al precedente art. 5.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1,  comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e  successive  modificazioni  e integrazioni, e' di L. 20.450.000 (al
lordo degli importi previdenziali).
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al
bimestre.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi  di  soggiorno  all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata
dell'intero corso di dottorato.
    La  richiesta  ai  fini  dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da  attestazione  che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del  dottorando  rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
    Nei  casi di sospensione della frequenza dei corsi per maternita'
o  prestazione  del servizio militare o grave documentata malattia e'
sospesa l'erogazione della borsa di studio al dottorando.
    In  caso  di  sospensione  di  durata superiore ai trenta giorni,
ovvero  di esclusione dal corso, non viene erogata la borsa di studio
ragguagliata al periodo di sospensione.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  di ricerca non puo' chiedere di fruirne una seconda volta,
anche se per titolo diverso.