Art. 11. Borse di studio Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando sono assegnate, previa valutazione comparativa del merito, in base alle prove effettuate dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalita' di cui al precedente art. 5 e secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 5. L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni, e' di L. 20.450.000 (al lordo degli importi previdenziali). La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al bimestre. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati. Nei casi di sospensione della frequenza dei corsi per maternita' o prestazione del servizio militare o grave documentata malattia e' sospesa l'erogazione della borsa di studio al dottorando. In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non viene erogata la borsa di studio ragguagliata al periodo di sospensione. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca non puo' chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.