Art. 10.

                      Nomina e periodo di prova

    Con  la  stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro a tempo
indeterminato  e con regime di lavoro a tempo pieno, il vincitore del
corso-concorso,  che  risultera'  in  possesso  di  tutti i requisiti
prescritti,  assumera'  la  qualifica  di  collaboratore contabile di
ruolo    in    prova,    settima   qualifica   funzionale   dell'area
amministrativo-contabile,   con   diritto  al  trattamento  economico
previsto dalle norme in vigore.
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
    In  tal  caso  l'amministrazione,  valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
    Il  periodo  di  prova  che ha la durata di tre mesi, puo' essere
rinnovato  o  prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento di tale
periodo,  si  terra' conto esclusivamente del servizio effettivamente
prestato.
    Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo',
in   qualsiasi  momento,  recedere  dal  rapporto  senza  obbligo  di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
    Il  recesso,  debitamente  motivato,  produce  i suoi effetti dal
momento  dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio,  compresi  i  ratei  della  tredicesima  mensilita'  e  gli
emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
    Il   vincitore   del   corso-concorso   non  potra'  ottenere  il
trasferimento presso altra sede nei primi tre anni di servizio.