Art. 2. Requisiti generali di ammissione E' ammesso a partecipare al corso-concorso il personale in servizio presso le Universita' e/o gli Istituti di istruzione universitaria appartenente alla sesta qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile che abbia maturato, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione, un'anzianita' di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del diploma di laurea e/o del diploma universitario rilasciato dalle facolta' di giurisprudenza o di scienze politiche o di economia o di economia e commercio o di scienze statistiche, demografiche ed attuariali o di scienze economiche e bancarie o di scienze economiche e sociali. L'anzianita' prevista nel precedente comma e' aumentata di ulteriori cinque anni complessivi di effettivo servizio prestato presso amministrazioni universitarie nelle due qualifiche immediatamente inferiori alla sesta della stessa area funzionale amministrativo-contabile, per il personale in servizio presso le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria, sprovvisto del diploma di laurea o del diploma universitario, ma comunque in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado. I candidati sono ammessi al corso-concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal corso-concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del direttore amministrativo.