Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    E'  ammesso  a  partecipare  al  corso-concorso  il  personale in
servizio  presso  le  Universita'  e/o  gli  Istituti  di  istruzione
universitaria  appartenente alla sesta qualifica funzionale dell'area
amministrativo-contabile  che  abbia  maturato, alla data di scadenza
del   termine   previsto   per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione, un'anzianita' di quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica e che sia in possesso del diploma di laurea e/o del diploma
universitario  rilasciato  dalle  facolta'  di  giurisprudenza  o  di
scienze  politiche  o  di  economia  o  di  economia e commercio o di
scienze   statistiche,   demografiche  ed  attuariali  o  di  scienze
economiche e bancarie o di scienze economiche e sociali.
    L'anzianita'  prevista  nel  precedente  comma  e'  aumentata  di
ulteriori  cinque  anni  complessivi  di  effettivo servizio prestato
presso    amministrazioni    universitarie   nelle   due   qualifiche
immediatamente  inferiori  alla  sesta  della  stessa area funzionale
amministrativo-contabile,  per  il  personale  in  servizio presso le
Universita'  e  gli  Istituti di istruzione universitaria, sprovvisto
del  diploma  di  laurea  o del diploma universitario, ma comunque in
possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado.
    I  candidati sono ammessi al corso-concorso con riserva. Ai sensi
dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 ottobre 1996, n. 693,
l'esclusione   dal   corso-concorso  per  difetto  dei  requisiti  di
ammissione  puo'  essere  disposta  in ogni momento con provvedimento
motivato del direttore amministrativo.