Art. 5. Preselezione Al corso-concorso si accede a seguito di preselezione, per titoli e per esame. Ai fini della valutazione dei titoli professionali e di servizio, i candidati devono allegare alla domanda di ammissione al corso-concorso, in originale o in copia autenticata, i documenti che ne attestino il possesso. Ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia. Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri previamente individuati la commissione giudicatrice conformemente a quanto previsto dall'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, procedera' alla valutazione dei titoli per le categorie e con i punteggi di seguito specificati: 1) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 2 punti; 2) lavori originali che attengono alle attivita' proprie delle amministrazioni universitarie, fino ad un massimo di 2 punti; 3) altri titoli di servizio, fino ad un massimo di 1 punto. La valutazione dei titoli, effettuata dopo l'espletamento della prova d'esame e prima della correzione degli elaborati, e' resa nota ai candidati con apposita comunicazione. L'esame consiste in quesiti, a risposta multipla, che verteranno su argomenti di ragioneria applicata allo Stato e agli enti pubblici. Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, rilasciata dall'amministrazione universitaria di appartenenza; c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita' o patente. La mancata presentazione alla prova d'esame sara' considerata come rinuncia al corso-concorso. I candidati, durante l'espletamento della prova, non possono consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ma solo dizionari e testi di legge non commentati. La data della prova d'esame sara' notificata ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, sostituito dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. La prova d'esame si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. La commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sara' nominata con provvedimento del direttore amministrativo. Espletata la preselezione, la commissione giudicatrice redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli professionali e di servizio e della votazione riportata nella prova d'esame. Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati gli atti della commissione giudicatrice, nonche' la graduatoria di merito, e dichiarati i vincitori della preselezione. Al corso-concorso sono ammessi i candidati utilmente collocati in graduatoria in numero non superiore a tre volte quello del posto messo a concorso. La graduatoria sara' pubblicata mediante affissione nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Salerno, presso la sede del rettorato. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.