Art. 7. Titoli di preferenza e di precedenza I concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire, di propria iniziativa, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Salerno - Ripartizione II - Ufficio personale tecnico ed amministrativo, via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno), entro il termine perentorio di quindici giorni dall'espletamento della prova medesima, i documenti, in originale o in copia autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza, valutabili a parita' di merito e a parita' di titoli. Ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia. Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; j) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s) gli invalidi e i mutilati civili; t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito a termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la precedenza e' determinata: 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni statali e/o pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.