Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito

    All'atto  della stipulazione del contratto individuale di lavoro,
il  vincitore  del  corso-concorso e' invitato a presentare, entro il
termine di trenta giorni, i seguenti documenti:
      a) copia integrale dello stato matricolare aggiornato;
      b) certificato    medico,   con   l'indicazione   dell'avvenuto
accertamento  sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge
del 25 luglio 1996, n. 837, rilasciato dall'azienda sanitaria locale,
da  un  medico  militare  o da un ufficiale sanitario e attestante la
sana  e  robusta  costituzione,  l'idoneita'  fisica  e  psichica  al
servizio  continuativo  ed  incondizionato  all'impiego, l'assenza di
imperfezioni   che  possano  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio  e  di  malattie  che  possano mettere in pericolo la salute
pubblica.
    Per  coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi',
una    dichiarazione   dell'ufficiale   sanitario   comprovante   che
l'invalido,  per la natura e il grado della mutilazione o invalidita'
non  puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
    Ai  sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998,  il  vincitore del corso-concorso e' tenuto, altresi', a
presentare,  entro  lo  stesso termine di trenta giorni di cui sopra,
una  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 4  della  legge  n. 15/1968,  con  la  quale attesti di non
svolgere attivita' che diano luogo ad incompatibilita' e di possedere
tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso.
    Il vincitore del corso-concorso, entro lo stesso termine previsto
dal precedente comma, e' tenuto a regolarizzare, in bollo, la domanda
di  partecipazione,  eventuali  documenti  richiesti dal bando e gia'
presentati e quelli richiesti per l'ammissione all'impiego.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di cui al primo comma e, fatta
salva  la  possibilita' di prorogarlo, su richiesta dell'interessato,
nel caso di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo
alla  stipula  del  contratto  ovvero  provvedera',  per  i  rapporti
eventualmente gia' instaurati all'immediata risoluzione dei medesimi.
    Per   i  portatori  di  handicap  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge n. 104/1992.