Art. 2. Requisiti generali di ammissione E' ammesso a partecipare al corso-concorso il personale in servizio presso le Universita' e/o gli Istituti di istruzione universitaria appartenente alla quinta qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile che abbia maturato, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione, un'anzianita' di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado. I candidati sono ammessi al corso-concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal corso-concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del direttore amministrativo.