Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    E'  ammesso  a  partecipare  al  corso-concorso  il  personale in
servizio  presso  le  Universita'  e/o  gli  Istituti  di  istruzione
universitaria appartenente alla quinta qualifica funzionale dell'area
amministrativo-contabile  che  abbia  maturato, alla data di scadenza
del   termine   previsto   per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione, un'anzianita' di quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica  e  che sia in possesso del diploma di istruzione superiore
di secondo grado.
    I candidati sono ammessi al corso-concorso con riserva.
    Ai  sensi  dell'art. 3,  terzo  comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693,  l'esclusione dal corso-concorso per difetto dei requisiti di
ammissione  puo'  essere  disposta  in ogni momento con provvedimento
motivato del direttore amministrativo.