Art. 5.

                            Preselezione

    Al corso-concorso si accede a seguito di preselezione, per titoli
e per esami.
    Ai fini della valutazione dei titoli professionali e di servizio,
i   candidati   devono   allegare   alla  domanda  di  ammissione  al
corso-concorso,  in originale o in copia autenticata, i documenti che
ne attestino il possesso.
    Ai  sensi  dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 la dichiarazione sostitutiva
di  atto  di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia.
    Sulla  base  dei  documenti  prodotti dai candidati e dei criteri
previamente  individuati  la commissione giudicatrice conformemente a
quanto   previsto   dall'art. 8,   secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, procedera' alla
valutazione  dei  titoli per le categorie e con i punteggi di seguito
specificati:
      1) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 2 punti;
      2)  lavori originali che attengono alle attivita' proprie delle
amministrazioni universitarie, fino ad un massimo di 2 punti;
      3) altri titoli di servizio, fino ad un massimo di 1 punto.
    La  valutazione  dei titoli, effettuata dopo l'espletamento della
prova d'esame e prima che si proceda alla correzione degli elaborati,
e' resa nota ai candidati con apposita comunicazione.
    L'esame  consiste in quesiti, a risposta multipla, che verteranno
su  nozioni  di  diritto  amministrativo e su nozioni di legislazione
universitaria.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento in corso di validita':
      a) fotografia  recente  applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b) tessera     di    riconoscimento    personale,    rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza;
      c) tessera   postale  o  porto  d'armi  o  passaporto  o  carta
d'identita' o patente.
    La  mancata  presentazione  alla  prova d'esame sara' considerata
come rinuncia al corso-concorso.
    I  candidati,  durante  l'espletamento  della  prova, non possono
consultare  appunti,  manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
    La  data della prova d'esame sara' notificata ai candidati almeno
quindici  giorni  prima  dell'inizio  della  prova  medesima, secondo
quanto  espressamente  previsto dall'art. 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, sostituito
dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693.
    La  prova d'esame si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
    La commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 22 del
decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n. 80,  sara'  nominata  con
provvedimento del direttore amministrativo.
    Espletata  la preselezione, la commissione giudicatrice redige la
graduatoria  di  merito  secondo l'ordine decrescente delle votazioni
complessive  riportate  da  ciascun candidato, risultanti dalla somma
del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli professionali e
di servizio e della votazione riportata nella prova d'esame.
    Con  provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli  atti  della  commissione giudicatrice, nonche' la graduatoria di
merito, e dichiarati i vincitori della preselezione.
    Al corso-concorso sono ammessi i candidati utilmente collocati in
graduatoria  in  numero  non  superiore  a tre volte quello dei posti
messi a concorso.
    La  graduatoria  sara'  pubblicata  mediante affissione nell'albo
ufficiale dell'Universita' degli studi di Salerno, presso la sede del
rettorato.  Dal  giorno  successivo  a  quello di pubblicazione della
predetta graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.