Art. 6.

                Svolgimento del corso e prova finale

    Il  corso,  che avra' una durata complessiva di 100 ore, e' cosi'
articolato:
      a) Diritto amministrativo: n. 30 ore;
      b) Legislazione universitaria: n. 25 ore;
      d) Contabilita' pubblica: n. 15 ore;
      c) Diritto civile: n. 15 ore;
      g) Informatica: n. 15 ore.
    Il  corso  prevede  sia attivita' formative in aula che attivita'
pratiche  rivolte all'acquisizione di specifiche conoscenze tecniche,
professionali  ed  organizzative.  I  candidati dovranno redigere una
dettagliata  relazione scritta sugli argomenti trattati e concernenti
le seguenti materie:
      1) Diritto amministrativo,
      2) Legislazione universitaria;
    Le  predette  relazioni, che formeranno oggetto di valutazione in
sede   d'esame,   dovranno   essere,   a   pena   di  esclusione  dal
corso-concorso,  consegnate  ai  docenti del corso entro dieci giorni
dalla  conclusione  delle lezioni previste per ciascuna materia o, in
alternativa,   depositate   presso  l'ufficio  personale  tecnico  ed
amministrativo  entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  dell'intero
corso.
    La   frequenza   ai   corsi  e'  obbligatoria;  l'assenza,  anche
giustificata,  per  un  periodo  superiore  ad  un  quinto  delle ore
complessive di lezione comporta l'esclusione dal corso-concorso.
    La docenza dei corsi e' affidata a soggetti di provata competenza
scelti  tra  professori  e  ricercatori  universitari,  nonche' tra i
dirigenti  e  i  funzionari  delle  universita',  degli  istituti  di
istruzione universitaria o di altre amministrazioni pubbliche, ovvero
tra esperti estranei alle medesime.
    La commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 22 del
decreto  legislativo  del  31 marzo 1998, n. 80, puo' essere composta
anche   dagli   stessi   docenti  del  corso  e  viene  nominata  con
provvedimento del direttore amministrativo.
    La  prova d'esame consiste in un colloquio, che vertera' su tutte
le  materie  oggetto  del  corso,  nonche'  sulla  discussione  delle
relazioni presentate dai candidati.
    Il   colloquio   e'   diretto  a  valutare  la  personalita',  la
preparazione  e  la  qualificazione  professionale dei candidati e ad
accertare  il grado di conoscenza e la capacita' di risoluzione delle
problematiche    connesse    alle   attivita'   istituzionali   delle
universita'.
    Ai   candidati  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  sara'  data
comunicazione  almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento della prova.
    Il  colloquio,  che  si  svolgera'  nel  rispetto delle modalita'
previste  dall'art.  6,  quarto  e  quinto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, s'intende superato
se  il  candidato  ottiene  una  votazione  non  inferiore ai 21/30 o
equivalente.
    Per  essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno
essere  muniti  di  uno  dei  seguenti documenti di riconoscimento in
corso di validita':
      1) fotografia  recente  applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      2)    tessera    di    riconoscimento   personale,   rilasciata
dall'amministrazione universitaria di appartenenza;
      3)  tessera  postale  o  porto  d'armi  o  passaporto  o  carta
d'identita' o patente.
    La  mancata  presentazione  al  colloquio  sara' considerata come
rinuncia al corso-concorso.