Art. 6. Svolgimento del corso e prova finale Il corso, che avra' una durata complessiva di 100 ore, e' cosi' articolato: a) Diritto amministrativo: n. 30 ore; b) Legislazione universitaria: n. 25 ore; d) Contabilita' pubblica: n. 15 ore; c) Diritto civile: n. 15 ore; g) Informatica: n. 15 ore. Il corso prevede sia attivita' formative in aula che attivita' pratiche rivolte all'acquisizione di specifiche conoscenze tecniche, professionali ed organizzative. I candidati dovranno redigere una dettagliata relazione scritta sugli argomenti trattati e concernenti le seguenti materie: 1) Diritto amministrativo, 2) Legislazione universitaria; Le predette relazioni, che formeranno oggetto di valutazione in sede d'esame, dovranno essere, a pena di esclusione dal corso-concorso, consegnate ai docenti del corso entro dieci giorni dalla conclusione delle lezioni previste per ciascuna materia o, in alternativa, depositate presso l'ufficio personale tecnico ed amministrativo entro dieci giorni dalla conclusione dell'intero corso. La frequenza ai corsi e' obbligatoria; l'assenza, anche giustificata, per un periodo superiore ad un quinto delle ore complessive di lezione comporta l'esclusione dal corso-concorso. La docenza dei corsi e' affidata a soggetti di provata competenza scelti tra professori e ricercatori universitari, nonche' tra i dirigenti e i funzionari delle universita', degli istituti di istruzione universitaria o di altre amministrazioni pubbliche, ovvero tra esperti estranei alle medesime. La commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, puo' essere composta anche dagli stessi docenti del corso e viene nominata con provvedimento del direttore amministrativo. La prova d'esame consiste in un colloquio, che vertera' su tutte le materie oggetto del corso, nonche' sulla discussione delle relazioni presentate dai candidati. Il colloquio e' diretto a valutare la personalita', la preparazione e la qualificazione professionale dei candidati e ad accertare il grado di conoscenza e la capacita' di risoluzione delle problematiche connesse alle attivita' istituzionali delle universita'. Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova. Il colloquio, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, s'intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': 1) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; 2) tessera di riconoscimento personale, rilasciata dall'amministrazione universitaria di appartenenza; 3) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita' o patente. La mancata presentazione al colloquio sara' considerata come rinuncia al corso-concorso.