Art. 7.

                Titoli di preferenza e di precedenza

    I  concorrenti  che  avranno  superato  il colloquio dovranno far
pervenire,   di   propria  iniziativa,  al  direttore  amministrativo
dell'Universita'  degli  studi di Salerno - Ripartizione II - Ufficio
personale  tecnico  ed  amministrativo, via Ponte don Melillo - 84084
Fisciano  (Salerno),  entro  il termine perentorio di quindici giorni
dall'espletamento  della  prova medesima, i documenti, in originale o
in  copia  autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza
e/o  di  precedenza,  valutabili  a  parita' di merito e a parita' di
titoli.
    Ai  sensi  dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   20   ottobre   1998,  n. 403,  la  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  di  cui all'art. 4 della legge
4 gennaio   1968,   n. 15,   tiene   luogo,   a  tutti  gli  effetti,
dell'autentica di copia.
    Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10 figli   dei   mutilati   e   degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12) i  figli  di  mutilati  e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16) coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17) coloro  che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18) i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi e i mutilati civili;
      20) i  militari  volontari  delle  Forze armate congedati senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la precedenza e' determinata:
      1)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      2)  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
statali e/o pubbliche.
    Ai  sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge 15 maggio 1997,
n. 127,  come  modificato  dall'art. 2  della  legge  16 giugno 1998,
n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli  e  delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.