Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito

    All'atto  della stipulazione del contratto individuale di lavoro,
il  vincitore  del  corso-concorso e' invitato a presentare, entro il
termine di trenta giorni, i seguenti documenti:
      a) copia integrale dello stato matricolare aggiornato;
      b) certificato    medico,   con   l'indicazione   dell'avvenuto
accertamento  sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge
del 25 luglio 1996, n. 837, rilasciato dall'azienda sanitaria locale,
da  un  medico  militare  o da un ufficiale sanitario e attestante la
sana  e  robusta  costituzione,  l'idoneita'  fisica  e  psichica  al
servizio  continuativo  ed  incondizionato  all'impiego, l'assenza di
imperfezioni   che  possano  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio  e  di  malattie  che  possano mettere in pericolo la salute
pubblica.
    Per  coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi',
una    dichiarazione   dell'ufficiale   sanitario   comprovante   che
l'invalido,  per la natura e il grado della mutilazione o invalidita'
non  puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
    Ai  sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20  ottobre  1998, n. 403, il vincitore del corso-concorso e' tenuto,
altresi',  a  presentare, entro lo stesso termine di trenta giorni di
cui  sopra,  una  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa  ai  sensi  dell'art. 4  della  legge  n. 15/1968,  con la quale
attesti di non svolgere attivita' che diano luogo ad incompatibilita'
e di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso.
    Il vincitore del corso-concorso, entro lo stesso termine previsto
dal precedente comma, e' tenuto a regolarizzare, in bollo, la domanda
di  partecipazione,  eventuali  documenti  richiesti dal bando e gia'
presentati e quelli richiesti per l'ammissione all'impiego.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel
caso  di  comprovato  impedimento,  l'amministrazione non dara' luogo
alla  stipula  del  contratto  ovvero  provvedera',  per  il rapporto
eventualmente   gia'   instaurato,   all'immediata   risoluzione  del
medesimo.
    Per   i  portatori  di  handicap  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.