Art. 9. Presentazione dei documenti di rito All'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro, il vincitore del corso-concorso e' invitato a presentare, entro il termine di trenta giorni, i seguenti documenti: a) copia integrale dello stato matricolare aggiornato; b) certificato medico, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge del 25 luglio 1996, n. 837, rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica. Per coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi', una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita' non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, il vincitore del corso-concorso e' tenuto, altresi', a presentare, entro lo stesso termine di trenta giorni di cui sopra, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, con la quale attesti di non svolgere attivita' che diano luogo ad incompatibilita' e di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso. Il vincitore del corso-concorso, entro lo stesso termine previsto dal precedente comma, e' tenuto a regolarizzare, in bollo, la domanda di partecipazione, eventuali documenti richiesti dal bando e gia' presentati e quelli richiesti per l'ammissione all'impiego. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo alla stipula del contratto ovvero provvedera', per il rapporto eventualmente gia' instaurato, all'immediata risoluzione del medesimo. Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.