Art. 11.
    Nel  caso in cui, al termine del godimento della borsa di studio,
gli   atti  deliberativi  ed  autoritativi  sia  dell'amministrazione
centrale  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche che degli organi
dell'Istituto  per  la  documentazione  giuridica,  consentissero  il
rinnovo  della borsa di studio per un ulteriore anno, la stessa borsa
di  studio  potra'  essere rinnovata per la stessa durata iniziale di
mesi  dodici,  con  provvedimento  del  direttore  competente, previa
richiesta del borsista.