Art. 6.
    E' considerato vincitore colui che nella graduatoria degli idonei
si trovi collocato al primo posto.
    A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
      a) dalla  minore  anzianita'  di  conseguimento  del  titolo di
studio;
      b) in   caso  di  ulteriore  parita',  dalla  minore  eta'  del
candidato.
    Qualora  la  borsa  resti  interamente disponibile per rinuncia o
decadenza  del  vincitore  puo' essere assegnata al successivo idoneo
secondo  l'ordine  della  graduatoria  entro un mese dalla rinuncia o
decadenza  del  vincitore e, comunque non oltre i sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria.
    Qualora  il  vincitore,  entro  tre  mesi  dalla  data  di inizio
dell'attivita'  di  ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per  incompatibilita'  di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in
base  alla  disponibilita'  finanziaria  residua  e  alla valutazione
scientifica  da  parte  del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.