Art. 11. Nel caso in cui, al termine del godimento della borsa di studio, gli atti deliberativi ed autoritativi sia dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche che degli organi dell'Istituto per la documentazione giuridica, consentissero il rinnovo della borsa di studio per un ulteriore anno, la stessa borsa di studio potra' essere rinnovata per la stessa durata iniziale di mesi dodici, con provvedimento del direttore dell'Istituto per la documentazione giuridica, previa richiesta del borsista.