Art. 7.
    Il   direttore  dell'Istituto  per  la  documentazione  giuridica
provvede  a  comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione
restituendogli,  nel  contempo, parte della documentazione presentata
per   l'ammissione   alla   stessa   ad   eccezione   della  seguente
documentazione:
      1) certificato di laurea;
      2) dichiarazione     di     accettazione    del    responsabile
dell'istituzione scientifica;
      3) programma di ricerca;
      4) elenco dei titoli presentati;
      5) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
      6) curriculum "vitae et studiorum".
    Colui  che  risulti  vincitore  della borsa e non dia inizio agli
studi  e  alle  ricerche  in programma entro il termine stabilito dal
Consiglio nazionale delle ricerche decade dalla borsa.
    Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale
dispersione  di  comunicazioni  da  parte  dell'Ente,  dipendente  da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da  parte  degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del  cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  sia  per
eventuali disguidi postali.