Art. 8.
    La  data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal direttore dell'Istituto per la documentazione giuridica, dal 1o o
dal 15 del mese.
    La  data  di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che  il  titolare  debba  assolvere  agli  obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
    La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel  caso  che  il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva,  assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
    I   motivi   di  rinvio  o  sospensione  devono  essere  comunque
debitamente comprovati.
    L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita' di ricerca
programmata  non  la  prosegua,  senza  giusta causa o giustificato e
comprovato  motivo,  regolarmente  ed  ininterrottamente per l'intera
durata  della  borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute
mancanze  o  che,  infine,  dia  prova  di  non possedere sufficiente
attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile della ricerca o
tutore  che  gli  e'  stato  assegnato,  e'  dichiarato  decaduto con
motivato   provvedimento   del   direttore   dell'Istituto   per   la
documentazione giuridica dall'ulteriore utilizzazione della borsa.
    Dell'avvio  del  relativo  procedimento  viene data comunicazione
all'interessato  il  quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
    Della  conclusione  del  procedimento, che potra' consistere o in
una   archiviazione  degli  atti  o  nel  predetto  provvedimento  di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.