Art. 9.
    Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
    La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o
tutore  ha  comunicato  che  il  titolare  della  borsa  ha  iniziato
l'attivita'  presso  la  sede  dell'Istituto  per  la  documentazione
giuridica.
    Le  rate  successive  sono  erogate anticipatamente a meno che il
responsabile  della  ricerca  o  tutore  non  comunichi  che si siano
verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
    Coloro  che  una  volta  iniziata  la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione  di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
    La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal  direttore  dell'Istituto  per  la documentazione giuridica, come
parimenti,  a  cura  dello stesso, dovra' essere emesso il decreto di
accertamento della somma da restituire.