Art. 2. Ai sensi dell'art. 4 dei bandi relativi alle procedure di valutazione comparativa citati nelle premesse, i componenti designati dalla facolta' sono tenuti ad effettuare la prima convocazione delle commissioni giudicatrici nel corso della quale provvedono a: eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; stabilire i criteri di massima e le modalita' di valutazione dei candidati che verranno pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.