Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 4  dei  bandi  relativi  alle  procedure  di
valutazione comparativa citati nelle premesse, i componenti designati
dalla  facolta' sono tenuti ad effettuare la prima convocazione delle
commissioni giudicatrici nel corso della quale provvedono a:
      eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
      stabilire  i  criteri  di massima e le modalita' di valutazione
dei  candidati  che  verranno pubblicizzati almeno sette giorni prima
della prosecuzione dei lavori della commissione.