Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma  12  dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 390/1998,  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto rettorale di nomina delle
commissioni   giudicatrici   decorrono   i   trenta  giorni  previsti
dall'art. 9  del  decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120 convertito, con
modificazioni dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, per la presentazione
al   rettore   da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di
ricusazione  dei  commissari.  Decorso tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento   della   commissione  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione dei commissari.