Art. 2. A norma deIl'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, possono partecipare al predetto concorso i dipendenti di questa Universita' inquadrati in uno dei profili professionali della sesta qualifica delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria, con un'anzianita' di servizio di almeno sei anni alla data del 31 dicembre 1997 nella medesima qualifica. In particolare possono partecipare al concorso i dipendenti rivestenti il profilo di assistente tecnico dell'area tecnico-scientifica ovvero il profilo di assistente socio-sanitario (infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia, assistente sanitario, ostetrica, dietista, assistente sociale, ortottista, logopedista, massaggiatore non vedente, tecnico di radiologia, tecnico dei laboratori clinici, ottico e profili ospedalieri corrispondenti) dell'area socio-sanitaria. A norma dell'art. 84, penultimo comma, della legge n. 312/1980, gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso al profilo rivestito della sesta qualifica ed in particolare: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale per quanti rivestono il profilo di assistente tecnico dell'area tecnico-scientifica; diploma di abilitazione specifica per ciascuno dei profili rivestiti dell'area socio-sanitaria. Possono partecipare al concorso, altresi', coloro i quali abbiano frequentato con esito positivo il corso di aggiornamento di cui al decreto rettorale n. 1498/97 citato in premessa, fermo restando l'anzianita' di servizio prevista dal comma 1 del presente articolo. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1997. I candidati devono inoltre possedere l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale si concorre.