Art. 2.
    A  norma deIl'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1987, n. 567, possono partecipare al predetto concorso i
dipendenti  di  questa  Universita'  inquadrati  in  uno  dei profili
professionali  della sesta qualifica delle aree tecnico-scientifica e
socio-sanitaria,  con  un'anzianita'  di  servizio di almeno sei anni
alla data del 31 dicembre 1997 nella medesima qualifica.
    In  particolare  possono  partecipare  al  concorso  i dipendenti
rivestenti    il    profilo    di    assistente   tecnico   dell'area
tecnico-scientifica  ovvero  il profilo di assistente socio-sanitario
(infermiere   professionale,   vigilatrice   d'infanzia,   assistente
sanitario,   ostetrica,  dietista,  assistente  sociale,  ortottista,
logopedista,   massaggiatore  non  vedente,  tecnico  di  radiologia,
tecnico   dei   laboratori  clinici,  ottico  e  profili  ospedalieri
corrispondenti) dell'area socio-sanitaria.
    A  norma  dell'art. 84, penultimo comma, della legge n. 312/1980,
gli  aspiranti  al  concorso debbono essere in possesso del titolo di
studio  richiesto  ai  candidati  esterni  per  l'accesso  al profilo
rivestito della sesta qualifica ed in particolare:
      diploma  di  istruzione  secondaria  di secondo grado di durata
quinquennale  per  quanti  rivestono il profilo di assistente tecnico
dell'area tecnico-scientifica;
      diploma  di  abilitazione  specifica  per  ciascuno dei profili
rivestiti dell'area socio-sanitaria.
    Possono partecipare al concorso, altresi', coloro i quali abbiano
frequentato  con  esito  positivo il corso di aggiornamento di cui al
decreto  rettorale  n. 1498/97  citato  in  premessa,  fermo restando
l'anzianita' di servizio prevista dal comma 1 del presente articolo.
    Tutti   i   requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  del
31 dicembre 1997.
    I  candidati  devono  inoltre  possedere  l'idoneita'  fisica  al
servizio  continuativo  ed incondizionato all'impiego per il quale si
concorre.