IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle Capitanerie di porto Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, concernente il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare e successive modificazioni; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 13 giugno 1957, concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249, concernente norme sul reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti delle Forze armate; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, che approva il regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonche' la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e successive modificazioni; Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla polizia di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente l'estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di Stato maggiore della Marina militare; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998, registro n. 1 difesa, foglio n. 259, recante struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa; Decreta: Art. 1. Posti a disposizione 1. E' indetto l'arruolamento di 728 giovani per l'ammissione ai sottonotati corsi allievi ufficiali di complemento (A.U.C.) "laureati" e "diplomati" per il conseguimento della nomina a guardiamarina di complemento dei vari Corpi della Marina militare, con il numero e la ripartizione di posti e con i periodi di svolgimento di seguito indicati: a) 13o corso, 177 posti, svolgimento dal 2 ottobre 2000 al 9 dicembre 2000: Corpo di Stato maggiore, 10 laureati, 25 diplomati; Corpo del genio navale, 18 laureati, 9 diplomati; Corpo delle armi navali, 14 laureati, 5 diplomati; Corpo sanitario della Marina, 23 laureati (di cui 21 medici e 2 odontoiatri); Corpo di commissariato della Marina, 13 laureati, 5 diplomati; Corpo delle Capitanerie di porto, 40 laureati, 15 diplomati; b) 14o corso, 177 posti, svolgimento dal 15 gennaio 2001 al 24 marzo 2001: Corpo di Stato maggiore, 10 laureati, 25 diplomati; Corpo del genio navale, 18 laureati, 9 diplomati; Corpo delle armi navali, 14 laureati, 5 diplomati; Corpo sanitario della Marina, 23 laureati (di cui 18 medici, 2 odontoiatri e 3 farmacisti); Corpo di commissariato della Marina, 13 laureati, 5 diplomati; Corpo delle Capitanerie di porto, 40 laureati, 15 diplomati; c) 15o corso, 197 posti, svolgimento dal 12 marzo 2001 al 26 maggio 2001: Corpo di Stato maggiore, 10 laureati, 40 diplomati; Corpo del genio navale, 18 laureati, 9 diplomati; Corpo delle armi navali, 14 laureati, 5 diplomati; Corpo sanitario della Marina, 23 laureati (di cui 21 medici e 2 odontoiatri); Corpo di commissariato della Marina, 13 laureati, 5 diplomati; Corpo delle Capitanerie di porto, 40 laureati, 20 diplomati; d) 16o corso, 177 posti, svolgimento dal 14 maggio 2001 al 21 luglio 2001: Corpo di Stato maggiore, 10 laureati, 25 diplomati; Corpo del genio navale, 18 laureati, 9 diplomati; Corpo delle armi navali, 14 laureati, 5 diplomati; Corpo sanitario della marina, 23 laureati (di cui 18 medici, 2 odontoiatri e 3 farmacisti); Corpo di commissariato della Marina, 13 laureati, 5 diplomati; Corpo delle Capitanerie di porto, 40 laureati, 15 diplomati. 2. Per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto sono riservati: a) fino ad un quinto dei posti nel Corpo di Stato maggiore ad ex allievi dell'Accademia navale che abbiano completato la prima classe del corso normale nel Corpo di Stato maggiore (esami esclusi), purche' non espulsi dall'istituto stesso. Per essi si prescinde dal tipo di diploma posseduto; b) fino ad un terzo dei posti disponibili nei Corpi per i quali e' previsto il titolo di studio di liceo classico o scientifico, ai diplomati provenienti dalla scuola navale militare "F. Morosini" di Venezia che abbiano superato le previste prove di ammissione al corso; c) ferme restando le riserve indicate alle lettere a) e b) del presente comma, in relazione al titolo di studio posseduto dai candidati, sono riservati i sottonotati posti: 1) laureati: a) Corpo di Stato maggiore: 3 posti: scienze dell'informazione, ingegneria informatica; 2 posti: ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l'ambiente ed il territorio; b) Corpo del genio navale: 9 posti: ingegneria meccanica, ingegneria navale; 3 posti: scienze dell'informazione, ingegneria informatica; 2 posti: ingegneria civile; c) Corpo delle armi navali: 7 posti: ingegneria elettronica; 2 posti: ingegneria elettrica, ingegneria elettrotecnica; 2 posti: ingegneria delle telecomunicazioni; d) Corpo di commissariato della Marina: 2 posti: economia e commercio, economia aziendale; 8 posti: giurisprudenza; e) Corpo delle Capitanerie di porto: 24 posti: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, economia marittima e dei trasporti, economia aziendale; 10 posti: ingegneria - qualsiasi indirizzo. 2) diplomati: a) Corpo di Stato maggiore 13 posti: istituto tecnico nautico - sezione capitani, perito in trasporti marittimi; 3 posti: istituto tecnico aeronautico; b) Corpo del genio navale: 4 posti: istituto tecnico nautico - sezione costruttori, perito apparati ed impianti marittimi; 2 posti: istituto tecnico per geometri; 3 posti: istituto tecnico industriale meccanica e naval-meccanica; c) Corpo delle armi navali: 2 posti: istituto tecnico industriale - elettronica; 1 posto: istituto tecnico industriale - elettrotecnica; 1 posto: istituto tecnico industriale - informatica; d) Corpo di commissariato della Marina: 2 posti: istituto tecnico commerciale; 1 posto: istituto tecnico industriale informatica, istituto tecnico commerciale - programmatori. e) Corpo delle Capitanerie di porto: 5 posti: istituto tecnico nautico - sezione capitani, perito in trasporti marittimi, istituto tecnico aeronautico; 3 posti: istituto tecnico per geometri; 2 posti: istituto tecnico industriale - meccanica, istituto tecnico nautico - sezione costruttori, perito apparati ed impianti marittimi. d) nel 15o corso, inoltre, 15 dei 40 posti per il Corpo di Stato maggiore e 5 dei 20 posti per il Corpo delle capitanerie di porto sono riservati ai candidati diplomati che richiedano di essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo e che siano in possesso degli specifici requisiti di cui al successivo art. 2. 3. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso, la ripartizione per Corpi, nonche' le riserve in relazione al titolo di studio posseduto di cui ai commi precedenti potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali di complemento. 4. Il Ministero della difesa ha facolta' di sopprimere qualsiasi corso indetto con il presente decreto e di trasferire i giovani da un corso all'altro.