IL VICE DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare


                           di concerto con


                       IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle Capitanerie di porto

    Visto  il  regio  decreto  16 maggio 1932, n. 819, concernente il
testo  unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali
di complemento della Marina militare e successive modificazioni;
    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  13 giugno 1957,
concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  21 febbraio 1963, n. 249, concernente norme sul
reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n.  15,  recante  norme sulla
documentazione    amministrativa    e    sulla    legalizzazione   ed
autenticazione di firme e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n.  574,  concernente
l'unificazione  ed  il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento  degli  ufficiali  e  sottufficiali  piloti  delle Forze
armate;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Visto  il  decreto  ministeriale  11 febbraio  1988,  n.  62, che
approva  il  regolamento  concernente  i  criteri  e le modalita' per
l'arruolamento  degli ufficiali di complemento, nonche' la durata dei
corsi  allievi  ufficiali  di  complemento  delle  tre Forze armate e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  1o febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla polizia
di  Stato  o  al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
    Vista  la  legge  7 giugno 1990, n. 144, concernente l'estensione
agli  ufficiali  di  complemento del Corpo delle capitanerie di porto
della  normativa  in  materia  di  reclutamento, stato ed avanzamento
degli  ufficiali  piloti  di  complemento del Corpo di Stato maggiore
della Marina militare;
    Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, recante
norme  in  materia  di  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,  n.  511,  concernente  il  regolamento  recante  le  norme  di
organizzazione dell'Accademia navale;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre  1997,  n.  490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  l'art.  2,  comma  3,  del decreto ministeriale 26 gennaio
1998,  registrato  alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998, registro
n. 1 difesa, foglio n. 259, recante struttura ordinativa e competenze
della  Direzione  generale  per  il  personale militare del Ministero
della difesa;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Posti a disposizione

    1.  E'  indetto l'arruolamento di 728 giovani per l'ammissione ai
sottonotati   corsi   allievi   ufficiali   di  complemento  (A.U.C.)
"laureati"   e  "diplomati"  per  il  conseguimento  della  nomina  a
guardiamarina  di  complemento  dei vari Corpi della Marina militare,
con  il  numero  e  la  ripartizione  di  posti  e  con  i periodi di
svolgimento di seguito indicati:
      a)  13o  corso,  177  posti,  svolgimento dal 2 ottobre 2000 al
9 dicembre 2000:
        Corpo di Stato maggiore, 10 laureati, 25 diplomati;
        Corpo del genio navale, 18 laureati, 9 diplomati;
        Corpo delle armi navali, 14 laureati, 5 diplomati;
        Corpo sanitario della Marina, 23 laureati (di cui 21 medici e
2 odontoiatri);
        Corpo   di   commissariato   della  Marina,  13  laureati,  5
diplomati;
        Corpo delle Capitanerie di porto, 40 laureati, 15 diplomati;
      b)  14o  corso,  177  posti, svolgimento dal 15 gennaio 2001 al
24 marzo 2001:
        Corpo di Stato maggiore, 10 laureati, 25 diplomati;
        Corpo del genio navale, 18 laureati, 9 diplomati;
        Corpo delle armi navali, 14 laureati, 5 diplomati;
        Corpo  sanitario della Marina, 23 laureati (di cui 18 medici,
2 odontoiatri e 3 farmacisti);
        Corpo   di   commissariato   della  Marina,  13  laureati,  5
diplomati;
        Corpo delle Capitanerie di porto, 40 laureati, 15 diplomati;
      c)  15o  corso,  197  posti,  svolgimento  dal 12 marzo 2001 al
26 maggio 2001:
        Corpo di Stato maggiore, 10 laureati, 40 diplomati;
        Corpo del genio navale, 18 laureati, 9 diplomati;
        Corpo delle armi navali, 14 laureati, 5 diplomati;
        Corpo sanitario della Marina, 23 laureati (di cui 21 medici e
2 odontoiatri);
        Corpo   di   commissariato   della  Marina,  13  laureati,  5
diplomati;
        Corpo delle Capitanerie di porto, 40 laureati, 20 diplomati;
      d)  16o  corso,  177  posti,  svolgimento dal 14 maggio 2001 al
21 luglio 2001:
        Corpo di Stato maggiore, 10 laureati, 25 diplomati;
        Corpo del genio navale, 18 laureati, 9 diplomati;
        Corpo delle armi navali, 14 laureati, 5 diplomati;
        Corpo  sanitario della marina, 23 laureati (di cui 18 medici,
2 odontoiatri e 3 farmacisti);
        Corpo   di   commissariato   della  Marina,  13  laureati,  5
diplomati;
        Corpo delle Capitanerie di porto, 40 laureati, 15 diplomati.
    2.  Per  ciascuno  dei  corsi  di  cui  al  presente decreto sono
riservati:
      a)  fino  ad un quinto dei posti nel Corpo di Stato maggiore ad
ex  allievi  dell'Accademia  navale  che  abbiano completato la prima
classe del corso normale nel Corpo di Stato maggiore (esami esclusi),
purche'  non  espulsi dall'istituto stesso. Per essi si prescinde dal
tipo di diploma posseduto;
      b) fino ad un terzo dei posti disponibili nei Corpi per i quali
e'  previsto  il titolo di studio di liceo classico o scientifico, ai
diplomati  provenienti  dalla scuola navale militare "F. Morosini" di
Venezia  che  abbiano  superato  le  previste  prove di ammissione al
corso;
      c)  ferme restando le riserve indicate alle lettere a) e b) del
presente  comma,  in  relazione  al  titolo  di  studio posseduto dai
candidati, sono riservati i sottonotati posti:
      1) laureati:
        a) Corpo di Stato maggiore:
          3 posti: scienze dell'informazione, ingegneria informatica;
          2  posti:  ingegneria  civile, ingegneria edile, ingegneria
per l'ambiente ed il territorio;
        b) Corpo del genio navale:
          9 posti: ingegneria meccanica, ingegneria navale;
          3 posti: scienze dell'informazione, ingegneria informatica;
          2 posti: ingegneria civile;
        c) Corpo delle armi navali:
          7 posti: ingegneria elettronica;
          2 posti: ingegneria elettrica, ingegneria elettrotecnica;
          2 posti: ingegneria delle telecomunicazioni;
        d) Corpo di commissariato della Marina:
          2 posti: economia e commercio, economia aziendale;
          8 posti: giurisprudenza;
        e) Corpo delle Capitanerie di porto:
          24  posti:  giurisprudenza,  economia  e commercio, scienze
politiche, economia marittima e dei trasporti, economia aziendale;
          10 posti: ingegneria - qualsiasi indirizzo.
      2) diplomati:
        a) Corpo di Stato maggiore
          13  posti:  istituto  tecnico  nautico  - sezione capitani,
perito in trasporti marittimi;
          3 posti: istituto tecnico aeronautico;
        b) Corpo del genio navale:
          4  posti:  istituto  tecnico nautico - sezione costruttori,
perito apparati ed impianti marittimi;
          2 posti: istituto tecnico per geometri;
          3   posti:   istituto   tecnico   industriale  meccanica  e
naval-meccanica;
        c) Corpo delle armi navali:
          2 posti: istituto tecnico industriale - elettronica;
          1 posto: istituto tecnico industriale - elettrotecnica;
          1 posto: istituto tecnico industriale - informatica;
        d) Corpo di commissariato della Marina:
          2 posti: istituto tecnico commerciale;
          1 posto: istituto tecnico industriale informatica, istituto
tecnico commerciale - programmatori.
        e) Corpo delle Capitanerie di porto:
          5  posti:  istituto  tecnico  nautico  -  sezione capitani,
perito in trasporti marittimi, istituto tecnico aeronautico;
          3 posti: istituto tecnico per geometri;
          2 posti: istituto tecnico industriale - meccanica, istituto
tecnico  nautico  -  sezione costruttori, perito apparati ed impianti
marittimi.
        d)  nel  15o  corso, inoltre, 15 dei 40 posti per il Corpo di
Stato maggiore  e  5  dei  20 posti per il Corpo delle capitanerie di
porto  sono riservati ai candidati diplomati che richiedano di essere
ammessi  ai  corsi  di pilotaggio aereo e che siano in possesso degli
specifici requisiti di cui al successivo art. 2.
    3.  Il  numero  dei  posti  disponibili  per  ciascun  corso,  la
ripartizione  per Corpi, nonche' le riserve in relazione al titolo di
studio   posseduto   di  cui  ai  commi  precedenti  potranno  subire
modificazioni,   fino   alla  data  di  approvazione  della  relativa
graduatoria  di  merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della   Forza  armata  connesse  alla  consistenza  dei  ruoli  degli
ufficiali di complemento.
    4. Il  Ministero della difesa ha facolta' di sopprimere qualsiasi
corso indetto con il presente decreto e di trasferire i giovani da un
corso all'altro.