Art. 10. Esclusioni 1. I candidati che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento della Marina militare saranno esclusi dal reclutamento con provvedimento motivato dagli uffici leva delle Capitanerie di porto ovvero dal Comando dell'Accademia navale. 2. La Direzione generale per il personale militare potra' escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i candidati dal reclutamento ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla qualifica di aspirante guardiamarina o alla nomina di guardiamarina di complemento, qualora il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo le predette nomine. 3. La Direzione generale per il personale militare potra', inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in congedo illimitato gli ufficiali piloti di complemento per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative, ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.