Art. 10.

                             Esclusioni

    1. I  candidati che risultassero in difetto anche di uno soltanto
dei  requisiti  richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali
di complemento della Marina militare saranno esclusi dal reclutamento
con  provvedimento  motivato  dagli  uffici leva delle Capitanerie di
porto ovvero dal Comando dell'Accademia navale.
    2. La   Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere   con  provvedimento  motivato,  in  qualsiasi  momento,  i
candidati   dal   reclutamento   ovvero  dal  corso,  nonche'  potra'
dichiarare   i   medesimi   decaduti  dalla  qualifica  di  aspirante
guardiamarina  o alla nomina di guardiamarina di complemento, qualora
il  difetto  dei  prescritti  requisiti  venisse accertato durante le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo le predette nomine.
    3. La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra',
inoltre,  prima  della scadenza della ferma dodecennale, collocare in
congedo  illimitato  gli  ufficiali  piloti  di complemento per gravi
infrazioni  disciplinari,  per  insufficienti  prestazioni operative,
ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.