Art. 13. Disposizioni per enti e comandi Enti e comandi sono tenuti ad osservare le prescrizioni riportate nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel foglio d'ordini della Marina militare. Roma, 17 gennaio 2000 Il comandante generale: Sicurezza Il vice direttore generale: Pagano