Art. 13.

                   Disposizioni per enti e comandi

    Enti e comandi sono tenuti ad osservare le prescrizioni riportate
nell'allegato  E,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  a  controllo  ai  sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel foglio d'ordini della Marina militare.
                                                Roma, 17 gennaio 2000
                                    Il comandante generale: Sicurezza
                                   Il vice direttore generale: Pagano