Art. 2. Requisiti 1. Possono chiedere di essere ammessi ad uno dei corsi A.U.C. di cui al precedente art. 1 i giovani di sesso maschile appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva, arruolati di leva nel C.E.M.M., militari in servizio di leva nel C.E.M.M., arruolati di leva nell'Esercito o nell'Aeronautica (previo rilascio del prescritto "nulla osta") che: a) siano in possesso della cittadinanza italiana; b) godano dei diritti civili e politici; c) compiano il 17o anno di eta' entro il 1o agosto 2000; d) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali allievi ufficiali di complemento della Marina militare, da accertarsi secondo le modalita' di cui al successivo art. 5; e) siano in possesso: 1) per i corsi per laureati: di uno dei diplomi di laurea previsti dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto - nonche' dell'abilitazione all'esercizio professionale per il Corpo sanitario - o siano in grado di conseguirlo entro le date indicate al successivo art. 3, comma 4. 2) per i corsi per diplomati: di uno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado previsti dal gia' citato allegato A al presente decreto, o siano in grado di conseguirlo entro il termine dell'anno scolastico 1999/2000 con una votazione non inferiore a 41/60 o 68/100. Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione ai corsi, i diplomi di laurea ed i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, anche conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli riportati nel citato allegato A. A tal fine i candidati dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione all'ammissione ai corsi: per diplomi d'istruzione secondaria di secondo grado o titoli di studio d'istruzione secondaria superiore conseguiti all'estero: una dichiarazione di equipollenza, rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; per diplomi di laurea, anche conseguiti all'estero: una dichiarazione di equipollenza, rilasciata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n 403; f) per i soli concorrenti che richiedano di essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo: 1) siano nati in data posteriore al 31 agosto 1977; 2) risultino in possesso della specifica idoneita' al volo, da accertarsi con le modalita' indicate al successivo art. 5; 3) dichiarino di impegnarsi a sottoscrivere, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio, la ferma volontaria di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi medesimi, ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n 249, e successive modificazioni. 2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 3. Non potranno essere ammessi ai corsi A.U.C. e pertanto le Capitanerie di porto e l'Accademia navale (per il personale in servizio) sono autorizzate a non accoglierne le domande, i candidati che: a) non siano in possesso dei requisiti richiesti; b) non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti prove fisio-psico-attitudinali per l'ammissione all'Accademia navale o per l'arruolamento volontario nella Marina militare; c) abbiano gia' partecipato con esito negativo alle operazioni selettive in due corsi A.U.C., anche non consecutivi della Marina militare; d) non abbiano conseguito l'idoneita' alla nomina a guardiamarina di complemento in precedenti corsi; e) siano stati prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare; f) siano gia' vincolati a ferma di leva prolungata nelle Forze armate; g) siano stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa; h) siano stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio civile; i) qualora militari in servizio di leva nel C.E.M.M. abbiano gia' ultimato il servizio di leva alla data di incorporazione del relativo corso; l) abbiano riportato condanne penali/applicazioni di pena per delitti non colposi. 4. L'ammissione ai corsi e' inoltre subordinata all'accertamento, anche postumo, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa.