Art. 2.

                              Requisiti

    1.  Possono chiedere di essere ammessi ad uno dei corsi A.U.C. di
cui  al  precedente art. 1 i giovani di sesso maschile appartenenti a
classe non ancora chiamata alla leva, arruolati di leva nel C.E.M.M.,
militari  in  servizio  di  leva  nel  C.E.M.M.,  arruolati  di  leva
nell'Esercito  o  nell'Aeronautica  (previo  rilascio  del prescritto
"nulla osta") che:
      a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
      b) godano dei diritti civili e politici;
      c) compiano il 17o anno di eta' entro il 1o agosto 2000;
      d) siano     riconosciuti     in     possesso    dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale  al  servizio  militare incondizionato quali
allievi ufficiali di complemento della Marina militare, da accertarsi
secondo le modalita' di cui al successivo art. 5;
      e) siano in possesso:
        1) per i corsi per laureati:
          di  uno dei diplomi di laurea previsti dall'allegato A, che
costituisce   parte   integrante   del  presente  decreto  -  nonche'
dell'abilitazione  all'esercizio professionale per il Corpo sanitario
-  o  siano  in  grado  di  conseguirlo  entro  le  date  indicate al
successivo art. 3, comma 4.
        2) per i corsi per diplomati:
          di  uno  dei  diplomi  di  istruzione secondaria di secondo
grado  previsti  dal  gia'  citato  allegato A al presente decreto, o
siano  in  grado di conseguirlo entro il termine dell'anno scolastico
1999/2000 con una votazione non inferiore a 41/60 o 68/100.
    Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione ai corsi, i diplomi
di  laurea  ed  i  diplomi di istruzione secondaria di secondo grado,
anche  conseguiti  all'estero,  riconosciuti  equipollenti,  ai sensi
delle  vigenti  disposizioni  di legge, a quelli riportati nel citato
allegato  A.  A  tal fine i candidati dovranno presentare, unitamente
alla domanda di partecipazione all'ammissione ai corsi:
      per  diplomi  d'istruzione secondaria di secondo grado o titoli
di  studio  d'istruzione  secondaria superiore conseguiti all'estero:
una dichiarazione di equipollenza, rilasciata da un Provveditore agli
studi di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi delle
disposizioni  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403;
      per   diplomi  di  laurea,  anche  conseguiti  all'estero:  una
dichiarazione    di    equipollenza,    rilasciata    dal   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, ovvero
dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n 403;
      f)  per  i soli concorrenti che richiedano di essere ammessi ai
corsi di pilotaggio aereo:
        1) siano nati in data posteriore al 31 agosto 1977;
        2)  risultino  in possesso della specifica idoneita' al volo,
da accertarsi con le modalita' indicate al successivo art. 5;
        3)   dichiarino   di  impegnarsi  a  sottoscrivere,  all'atto
dell'ammissione  ai  corsi di pilotaggio, la ferma volontaria di anni
dodici,  decorrente dalla data di inizio dei corsi medesimi, ai sensi
della legge 21 febbraio 1963, n 249, e successive modificazioni.
    2.  I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c)
dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine di
presentazione delle domande.
    3.  Non  potranno  essere  ammessi  ai corsi A.U.C. e pertanto le
Capitanerie  di  porto  e  l'Accademia  navale  (per  il personale in
servizio)  sono autorizzate a non accoglierne le domande, i candidati
che:
      a) non siano in possesso dei requisiti richiesti;
      b) non  abbiano  conseguito  l'idoneita'  in  precedenti  prove
fisio-psico-attitudinali  per l'ammissione all'Accademia navale o per
l'arruolamento volontario nella Marina militare;
      c)  abbiano gia' partecipato con esito negativo alle operazioni
selettive  in  due  corsi  A.U.C., anche non consecutivi della Marina
militare;
      d)   non   abbiano   conseguito   l'idoneita'   alla  nomina  a
guardiamarina di complemento in precedenti corsi;
      e) siano stati prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da istituti
di  formazione  delle  Forze  armate  e  Corpi armati dello Stato per
motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare;
      f)  siano gia' vincolati a ferma di leva prolungata nelle Forze
armate;
      g)  siano stati riformati alla visita di leva o successivamente
ad essa;
      h)  siano  stati  dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a
prestare servizio civile;
      i)  qualora  militari  in servizio di leva nel C.E.M.M. abbiano
gia'  ultimato  il  servizio  di leva alla data di incorporazione del
relativo corso;
      l)  abbiano  riportato condanne penali/applicazioni di pena per
delitti non colposi.
    4. L'ammissione ai corsi e' inoltre subordinata all'accertamento,
anche  postumo,  del  possesso  dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertarsi   d'ufficio   con  le  modalita'  previste  dalla  vigente
normativa.