Art. 3. Domanda di partecipazione e documentazione 1. I candidati possono presentare domanda per uno solo dei corsi di cui all'art. 1 del presente decreto o per laureati o per diplomati. 2. La domanda di ammissione ai corsi dovra' essere: a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato negli allegati B e C ed integrata per i minorenni dall'atto di assenso riportato nell'allegato D, che costituiscono parte integrante del presente decreto, rispettivamente per i candidati non in servizio e per quelli gia' arruolati in servizio di leva; b) firmata per esteso dal candidato. La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della medesima. c) 1) dal personale non in servizio: presentata personalmente ovvero spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ufficio leva della Capitaneria di porto di ascrizione o giurisdizione - a pena di decadenza - nei periodi appresso indicati: fino al 15 marzo 2000, per i candidati per l'ammissione al 13o corso, nonche' per quelli che intendano partecipare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo da incorporare con il 15o corso; dal 23 maggio al 10 luglio 2000, per i candidati per l'ammissione al 14o corso; dall'11 luglio all'11 settembre 2000, per i candidati per l'ammissione al 15o corso, esclusi quelli per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo; dal 12 settembre all'11 dicembre 2000, per i candidati per l'ammissione al 16o corso; 2) dal personale in servizio: presentata direttamente entro i medesimi termini sopra indicati, a pena di decadenza, al reparto/ente di appartenenza che ne curera' l'immediato inoltro al Comando dell'Accademia navale di Livorno. In tal caso la data di presentazione sara' attestata con opportuna dichiarazione del suddetto reparto/ente di appartenenza. Per le domande spedite a mezzo raccomandata fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, entro i termini sopra indicati, anche tramite l'autorita' diplomatica o consolare. 3. Nella domanda di ammissione ai corsi il candidato dovra' dichiarare, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. L'Accademia navale provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione dai concorrenti che abbiano superato le prove di selezione. Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 4. Il candidato che all'atto dell'inoltro della domanda non sia ancora in possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione al corso ne dovra' comunicare l'avvenuto conseguimento, con la votazione riportata, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n 15, al Comando dell'Accademia navale, via fax al numero 0586/236871 e, successivamente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro le seguenti date: 31 luglio 2000, per i candidati per l'ammissione al 13o corso, nonche' per quelli che intendano partecipare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo da incorporare con il 15o corso; 30 novembre 2000, per i candidati per l'ammissione al 14o corso; 31 dicembre 2000, per i candidati per l'ammissione al 15o corso, esclusi quelli per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo; 31 marzo 2001, per i candidati per l'ammissione al 16o corso. La mancata comunicazione entro i suddetti termini del conseguimento del titolo di studio con la votazione riportata comportera' l'esclusione del candidato dalla graduatoria di ammissione al corso richiesto. 5. Gli uffici leva delle Capitanerie di porto e il Comando dell'Accademia navale, per quanto di rispettiva competenza, potranno far regolarizzare le domande spedite o presentate nei termini previsti che dovessero risultare formalmente irregolari o non conformi ai modelli allegati al presente decreto. 6. Il candidato che successivamente alla presentazione della domanda venisse incorporato in un reparto/ente militare, di qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, sara' tenuto a comunicare subito, via fax al numero 0586/238671, al Comando dell'Accademia navale il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo. Il candidato dovra' altresi' segnalare tempestivamente, via fax al suddetto numero, al Comando dell'Accademia navale ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del reclutamento. 7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 8. Qualora le domande di partecipazione ad un corso superino il numero di milleduecento la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di trasferire le domande eccedenti detto numero al corso successivo, tenendo conto del titolo di studio non ancora conseguito dal candidato all'atto della presentazione della domanda, nonche', in subordine, della data di presentazione della domanda stessa.