Art. 3.

             Domanda di partecipazione e documentazione

    1.  I candidati possono presentare domanda per uno solo dei corsi
di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto  o  per  laureati  o per
diplomati.
    2. La domanda di ammissione ai corsi dovra' essere:
      a)  redatta in carta semplice secondo lo schema riportato negli
allegati  B  e  C  ed  integrata per i minorenni dall'atto di assenso
riportato  nell'allegato  D,  che  costituiscono parte integrante del
presente  decreto,  rispettivamente per i candidati non in servizio e
per quelli gia' arruolati in servizio di leva;
      b)  firmata per esteso dal candidato. La mancata sottoscrizione
della domanda determinera' il non accoglimento della medesima.
      c) 1)  dal  personale non in servizio: presentata personalmente
ovvero   spedita  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,
all'ufficio   leva   della  Capitaneria  di  porto  di  ascrizione  o
giurisdizione - a pena di decadenza - nei periodi appresso indicati:
          fino  al 15 marzo 2000, per i candidati per l'ammissione al
13o   corso,   nonche'  per  quelli  che  intendano  partecipare  per
l'ammissione  ai  corsi di pilotaggio aereo da incorporare con il 15o
corso;
          dal  23 maggio  al  10 luglio  2000,  per  i  candidati per
l'ammissione al 14o corso;
          dall'11 luglio  all'11 settembre  2000, per i candidati per
l'ammissione  al  15o corso, esclusi quelli per l'ammissione ai corsi
di pilotaggio aereo;
          dal  12 settembre all'11 dicembre 2000, per i candidati per
l'ammissione al 16o corso;
        2) dal personale in servizio: presentata direttamente entro i
medesimi termini sopra indicati, a pena di decadenza, al reparto/ente
di  appartenenza  che  ne  curera'  l'immediato  inoltro  al  Comando
dell'Accademia   navale   di   Livorno.   In  tal  caso  la  data  di
presentazione   sara'   attestata  con  opportuna  dichiarazione  del
suddetto reparto/ente di appartenenza.
    Per  le domande spedite a mezzo raccomandata fara' fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
    I  candidati  residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro i termini sopra indicati, anche tramite l'autorita' diplomatica
o consolare.
    3.  Nella  domanda  di  ammissione  ai  corsi il candidato dovra'
dichiarare,  consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci  ai  sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di
essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.
    L'Accademia  navale provvedera' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda  di  partecipazione  dai  concorrenti che abbiano superato le
prove di selezione.
    Qualora  dal  suddetto  controllo  emerga  la non veridicita' del
contenuto  della  dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    4.  Il  candidato che all'atto dell'inoltro della domanda non sia
ancora  in possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione al
corso ne dovra' comunicare l'avvenuto conseguimento, con la votazione
riportata,  con  dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 della legge
4 gennaio  1968,  n  15, al Comando dell'Accademia navale, via fax al
numero  0586/236871  e,  successivamente,  tramite  raccomandata  con
avviso di ricevimento entro le seguenti date:
      31 luglio  2000, per i candidati per l'ammissione al 13o corso,
nonche'  per  quelli  che  intendano  partecipare per l'ammissione ai
corsi di pilotaggio aereo da incorporare con il 15o corso;
      30 novembre   2000,   per   i  candidati  per  l'ammissione  al
14o corso;
      31 dicembre  2000,  per  i  candidati  per  l'ammissione al 15o
corso, esclusi quelli per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo;
      31 marzo 2001, per i candidati per l'ammissione al 16o corso.
    La   mancata   comunicazione   entro   i   suddetti  termini  del
conseguimento  del  titolo  di  studio  con  la  votazione  riportata
comportera'   l'esclusione   del   candidato   dalla  graduatoria  di
ammissione al corso richiesto.
    5.  Gli  uffici  leva  delle  Capitanerie  di  porto e il Comando
dell'Accademia  navale, per quanto di rispettiva competenza, potranno
far  regolarizzare  le  domande  spedite  o  presentate  nei  termini
previsti   che  dovessero  risultare  formalmente  irregolari  o  non
conformi ai modelli allegati al presente decreto.
    6.  Il  candidato  che  successivamente  alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un reparto/ente militare, di qualsiasi
Forza  armata  o  Corpo armato dello Stato, sara' tenuto a comunicare
subito,  via  fax  al  numero  0586/238671, al Comando dell'Accademia
navale il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo
indirizzo.
    Il  candidato  dovra' altresi' segnalare tempestivamente, via fax
al  suddetto numero, al Comando dell'Accademia navale ogni variazione
del  recapito  indicato nella domanda che venga a verificarsi durante
l'espletamento del reclutamento.
    7.   L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione  del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque   imputabili   a   fatto   di   terzi,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore.
    8.  Qualora  le domande di partecipazione ad un corso superino il
numero  di  milleduecento  la  Direzione  generale  per  il personale
militare  si  riserva  la facolta' di trasferire le domande eccedenti
detto  numero al corso successivo, tenendo conto del titolo di studio
non  ancora  conseguito  dal  candidato  all'atto della presentazione
della  domanda,  nonche',  in  subordine, della data di presentazione
della domanda stessa.