Art. 5. Selezione fisio-psico-attitudinale 1. I candidati saranno sottoposti ad accertamenti fisio-psico-attitudinali di massima nei mesi di: maggio 2000: per il 13o corso e per coloro che abbiano richiesto di essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo; ottobre 2000: per il 14o corso; novembre 2000: per il 15o corso; febbraio 2001: per il 16o corso. I candidati riceveranno per i succitati accertamenti apposita convocazione e dovranno presentarsi nel luogo ed improrogabilmente nei giorni in essa stabiliti, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia. Qualora militari in servizio, dovranno indossare l'uniforme. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli accertamenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal reclutamento. 2. Durante il periodo di permanenza presso la sede di effettuazione delle selezioni i candidati fruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione militare, compatibilmente con le esigenze e/o possibilita' dell'ente ospitante. 3. Il comando dell'Accademia navale ha facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento degli accertamenti di cui al precedente comma 1, di riconvocare i candidati per i seguenti motivi: a) effettuazione di esami di Stato, quali quelli di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero esame finale di laurea e di maturita'; b) esami universitari; c) frequenza di corsi universitari e/o di specializzazione presso istituti o strutture situate all'estero, da cui non e' assolutamente consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi corsi; d) concomitanza delle prove selettive, ovvero della data di inizio del corso, con prove di concorsi pubblici; e) ricovero, selezioni di reclutamento durante, presso una struttura sanitaria, ovvero avere in atto malattie infettive, oppure non essere in condizione di potersi muovere dalla propria residenza, per grave impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di incidenti o delle suddette malattie. Eventuali richieste di riconvocazione per altri motivi adeguatamente documentati saranno valutate di volta in volta dal comando dell'Accademia navale. Gli interessati che si trovino nelle predette condizioni dovranno inviare, anche via fax, al comando dell'Accademia navale apposita richiesta di riconvocazione, corredata da idonea e completa documentazione probatoria, entro il giorno di presentazione. 4. I candidati convocati per gli accertamenti previsti dal presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre: a) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza; b) certificato attestante la recente effettuazione degli accertamenti sierologici per la lue, in conformita' a quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n 837, rilasciato da struttura sanitaria pubblica; c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C; d) allo scopo di evitare iperimmunizzazioni, una certificazione del proprio pregresso stato vaccinale rilasciata dai soggetti sottoindicati: 1) anagrafici vaccinali presso i comuni di residenza per tetano/difterite, poliomielite, epatite B; 2) uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero della sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n 39 del 17 febbraio 1997) per la febbre gialla; 3) medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia, epatite A, tifo addominale, meningite, meningococcica e tutte le altre vaccinazioni non obbligatorie. Tale certificazione dovra' essere compilata su carta intestata, contenente le generalita' complete del vaccinato, la data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed il nome commerciale del prodotto impiegato ed essere firmata in calce dal medico; e) eventuale referto di esame radiografico del torace in due proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame strumentale presso organi sanitari militari o strutture pubbliche entro i tre mesi antecedenti. 5. a) Le prove attitudinali consisteranno nella somministrazione di una serie di test di livello; b) l'esito delle prove, che e' definitivo, sara' comunicato per iscritto agli interessati, a cura della commissione di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera a), al termine delle prove stesse; c) i candidati laureati e diplomati che non otterranno il punteggio minimo, rispettivamente di 55/110 e di 32/60, saranno esclusi dal reclutamento. 6. a) L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata a cura della commissione di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera b). Tali accertamenti saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' al servizio quali allievi ufficiali di complemento, nonche' dei seguenti requisiti fisici: 1) a) statura non inferiore a m. 1,65 ne' superiore a m. 1,95; b) per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo la statura non deve essere superiore a m. 1,87. 2) a) Per l'ammissione al Corpo di Stato maggiore un visus naturale non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore; visus corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,25 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara. b) per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo il visus naturale non deve essere inferiore a 10/10 in ciascun occhio senza vizio di rifrazione; c) per l'ammissione agli altri Corpi sara' ammesso un visus corretto di 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia, l'astigmatismo miopico composto, l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle lane. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento. 3) a) La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista; b) per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo la perdita uditiva per ciascun orecchio non deve superare i 15 dB nelle singole frequenze da 125 a 8000 Hz. 4) La dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati; b) la commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: esame radiografico del torace in due proiezioni (solo qualora i candidati non producano il relativo referto da cui risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso organi sanitari militari o strutture pubbliche). Per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo dovranno essere effettuati anche l'esame radiografico del rachide in toto sotto carico e l'esame radiografico ortopanoramico per eventuali carie silenti; cardiologico con E.C.G.; oculistico; otorinolaringoiatrico; odontoiatrico; neuropsichiatrico; analisi delle urine con esame del sedimento; analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia; creatininemia; transaminasemia (ALT-AST); bilirubinemia totale e frazionata; G6PDH (metodo quantitativo); c) la commissione provvedera' a definire per ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei requisiti fisici suindicati; d) la commissione, seduta stante, comunichera' al candidato l'esito degli accertamenti psico-fisici sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: "idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di complemento pilota con riserva di accertamenti da parte dell'istituto medico legale dell'Aeronautica militare", con indicazione del profilo sanitario di cui alla precedente lettera c); "idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di complemento, ma non idoneo quale allievo ufficiale di complemento pilota", con indicazione del profilo sanitario di cui alla precedente lettera c); "idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di complemento", con indicazione del profilo sanitario di cui alla precedente lettera c); "non idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di complemento" con indicazione del motivo; e) saranno giudicati "idonei" all'ammissione quali allievi ufficiali di complemento i candidati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; apparato visivo VS 2; apparato uditivo AU 2, fermi restando gli specifici requisiti prescritti nel presente comma. Per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo il profilo sanitario minimo e' 1 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali suindicate, ad eccezione degli apparati visivo VS ed uditivo AU, per i quali valgono i requisiti particolari indicati al presente comma; f) saranno giudicati "non idonei" i candidati risultati affetti da: imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva (fermi restando i requisiti richiesti del presente decreto); disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria); stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una struttura sanitaria militare; malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli strabismi manifesti anche alternanti, gli esiti cicatriziali di intervento di cheratotomia radiale per la correzione mono o bilaterale dei vizi diottrici (sono tollerati gli esiti di fotocheratoablazione anche con presenza di lieve opacita' corneale ovviamente non interferente con il visus richiesto); tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti punti, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale di complemento; g) i giudizi espressi dalla commissione negli accertamenti psico-fisici sono definitivi; h) tuttavia, i candidati giudicati "non idonei" potranno far pervenire, anche via fax, all'Accademia navale di Livorno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 4 lettera e), la quale, qualora necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si intendera' confermato. In caso di accoglimento dell'istanza i candidati riceveranno formale comunicazione da parte dell'Accademia navale. I concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della valutazione sanitaria di cui alla presente lettera o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 7. L'idoneita' conseguita al termine delle prove di selezione previste dal presente decreto e' valida esclusivamente per il reclutamento quale allievo ufficiale di complemento; essa costituisce, quando richiesta, condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'eventuale successiva immissione nel servizio permanente effettivo o per l'ammissione a ferme prolungate.