Art. 5.

                 Selezione fisio-psico-attitudinale

    1.    I    candidati    saranno    sottoposti   ad   accertamenti
fisio-psico-attitudinali di massima nei mesi di:
      maggio  2000:  per  il  13o  corso  e  per  coloro  che abbiano
richiesto di essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo;
      ottobre 2000: per il 14o corso;
      novembre 2000: per il 15o corso;
      febbraio 2001: per il 16o corso.
    I  candidati  riceveranno  per  i succitati accertamenti apposita
convocazione  e  dovranno  presentarsi nel luogo ed improrogabilmente
nei   giorni  in  essa  stabiliti,  muniti  di  valido  documento  di
riconoscimento provvisto di fotografia. Qualora militari in servizio,
dovranno indossare l'uniforme.
    Coloro  che  risulteranno  assenti  al  momento dell'inizio degli
accertamenti  saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
reclutamento.
    2.   Durante   il   periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
effettuazione  delle  selezioni  i  candidati  fruiranno  di vitto ed
alloggio  a carico dell'amministrazione militare, compatibilmente con
le esigenze e/o possibilita' dell'ente ospitante.
    3.  Il comando dell'Accademia navale ha facolta', compatibilmente
con  i  tempi  tecnici  di  espletamento degli accertamenti di cui al
precedente comma 1, di riconvocare i candidati per i seguenti motivi:
      a)   effettuazione   di   esami   di  Stato,  quali  quelli  di
abilitazione  all'esercizio della professione, ovvero esame finale di
laurea e di maturita';
      b) esami universitari;
      c)  frequenza  di  corsi  universitari  e/o di specializzazione
presso  istituti  o  strutture  situate  all'estero,  da  cui  non e'
assolutamente  consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi
corsi;
      d)  concomitanza  delle  prove  selettive, ovvero della data di
inizio del corso, con prove di concorsi pubblici;
      e)  ricovero,  selezioni  di  reclutamento  durante, presso una
struttura  sanitaria, ovvero avere in atto malattie infettive, oppure
non  essere in condizione di potersi muovere dalla propria residenza,
per  grave  impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di
incidenti o delle suddette malattie.
    Eventuali   richieste   di   riconvocazione   per   altri  motivi
adeguatamente  documentati  saranno  valutate  di  volta in volta dal
comando dell'Accademia navale.
    Gli interessati che si trovino nelle predette condizioni dovranno
inviare,  anche  via  fax,  al comando dell'Accademia navale apposita
richiesta   di   riconvocazione,   corredata  da  idonea  e  completa
documentazione probatoria, entro il giorno di presentazione.
    4.  I  candidati  convocati  per  gli  accertamenti  previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre:
      a) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
      b)   certificato  attestante  la  recente  effettuazione  degli
accertamenti sierologici per la lue, in conformita' a quanto previsto
dalla  legge 25 luglio 1956, n 837, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica;
      c)  certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore  a  tre  mesi,  attestante  l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C;
      d) allo scopo di evitare iperimmunizzazioni, una certificazione
del   proprio  pregresso  stato  vaccinale  rilasciata  dai  soggetti
sottoindicati:
        1)  anagrafici  vaccinali  presso  i  comuni di residenza per
tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
        2)  uffici  sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero
della   sanita'   14 gennaio   1997  (Gazzetta  Ufficiale  n  39  del
17 febbraio 1997) per la febbre gialla;
        3)  medico  vaccinatore  per:  morbillo,  parotite,  rosolia,
epatite  A,  tifo  addominale,  meningite,  meningococcica e tutte le
altre  vaccinazioni  non  obbligatorie.  Tale  certificazione  dovra'
essere  compilata  su  carta  intestata,  contenente  le  generalita'
complete  del  vaccinato,  la data di vaccinazione, il numero di dosi
effettuate  ed  il  nome commerciale del prodotto impiegato ed essere
firmata in calce dal medico;
      e)  eventuale  referto  di esame radiografico del torace in due
proiezioni,  per  coloro  che  siano  stati  sottoposti  a tale esame
strumentale  presso  organi  sanitari  militari o strutture pubbliche
entro i tre mesi antecedenti.
    5.  a) Le prove attitudinali consisteranno nella somministrazione
di una serie di test di livello;
      b) l'esito delle prove, che e' definitivo, sara' comunicato per
iscritto  agli  interessati,  a  cura  della  commissione  di  cui al
precedente  art.  4,  comma  1,  lettera  a),  al termine delle prove
stesse;
      c)  i  candidati  laureati  e  diplomati  che non otterranno il
punteggio  minimo,  rispettivamente  di  55/110  e  di 32/60, saranno
esclusi dal reclutamento.
    6.  a)  L'idoneita'  psico-fisica dei candidati sara' accertata a
cura  della  commissione  di  cui  al  precedente  art.  4,  comma 1,
lettera b).  Tali  accertamenti  saranno  volti al riconoscimento del
possesso  dell'idoneita'  al  servizio  quali  allievi  ufficiali  di
complemento, nonche' dei seguenti requisiti fisici:
        1)  a)  statura  non  inferiore  a m. 1,65 ne' superiore a m.
1,95;
          b) per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo la statura
non deve essere superiore a m. 1,87.
        2)  a)  Per  l'ammissione al Corpo di Stato maggiore un visus
naturale  non  inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 per
l'occhio  peggiore; visus corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver
corretto  con  lenti  ben  tollerate  il  vizio di rifrazione che non
dovra'   superare  1,25  diottrie  per  la  miopia,  2  diottrie  per
l'ipermetropia,  0,75  diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno
ed  asse.  La  correzione  totale  non  dovra' comunque superare 1,25
diottrie  per  l'astigmatismo  miopico  composto  e  2  diottrie  per
l'astigmatismo   ipermetropico   composto.  Senso  cromatico  normale
accertato con tavole di Ishihara.
          b) per  l'ammissione  ai corsi di pilotaggio aereo il visus
naturale  non  deve  essere inferiore a 10/10 in ciascun occhio senza
vizio di rifrazione;
          c) per l'ammissione agli altri Corpi sara' ammesso un visus
corretto di 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben
tollerate  il  vizio  di  rifrazione  che  non  dovra'  superare le 3
diottrie    per   la   miopia,   l'astigmatismo   miopico   composto,
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per  l'astigmatismo  miopico  ed  ipermetropico  semplice  e  per  la
componente  cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
astigmatismo  misto  o  per  l'anisometropia  sferica  ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare.
    Senso cromatico normale accertato alle lane.
    L'accertamento  dello  stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito  con  l'autorefrattometro,  o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento.
        3)  a)  La  funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata con esame
audiometrico   tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'  essere
tollerata  una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da
125  a  2000  Hz  e  l'orecchio meno efficiente potra' presentare una
perdita  di  30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di
4000  Hz.  I  deficit  neurosensoriali  isolati  sulle  frequenze  da
6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista;
          b) per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo la perdita
uditiva  per ciascun orecchio non deve superare i 15 dB nelle singole
frequenze da 125 a 8000 Hz.
        4)  La  dentatura  dovra'  essere  in buone condizioni; sara'
consentita  la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche'  non  tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu'
di  un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno
essere  conteggiati  i  terzi  molari; gli elementi mancanti dovranno
essere  sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita'  della  masticazione;  i  denti  cariati  devono essere
opportunamente curati;
      b) la commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici
e di laboratorio:
        esame radiografico del torace in due proiezioni (solo qualora
i candidati non producano il relativo referto da cui risulti che tale
accertamento  sia  stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
organi  sanitari militari o strutture pubbliche). Per l'ammissione ai
corsi  di  pilotaggio  aereo dovranno essere effettuati anche l'esame
radiografico  del rachide in toto sotto carico e l'esame radiografico
ortopanoramico per eventuali carie silenti;
        cardiologico con E.C.G.;
        oculistico;
        otorinolaringoiatrico;
        odontoiatrico;
        neuropsichiatrico;
        analisi delle urine con esame del sedimento;
        analisi del sangue concernente:
        emocromo completo;
        glicemia;
        creatininemia;
        transaminasemia (ALT-AST);
        bilirubinemia totale e frazionata;
        G6PDH (metodo quantitativo);
      c) la commissione provvedera' a definire per ciascun candidato,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' dei requisiti fisici suindicati;
      d)  la  commissione,  seduta  stante, comunichera' al candidato
l'esito  degli  accertamenti  psico-fisici sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
        "idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di complemento
pilota  con  riserva  di  accertamenti  da parte dell'istituto medico
legale   dell'Aeronautica  militare",  con  indicazione  del  profilo
sanitario di cui alla precedente lettera c);
        "idoneo    all'ammissione    quale   allievo   ufficiale   di
complemento,  ma  non  idoneo  quale allievo ufficiale di complemento
pilota", con indicazione del profilo sanitario di cui alla precedente
lettera c);
        "idoneo    all'ammissione    quale   allievo   ufficiale   di
complemento",  con  indicazione  del  profilo  sanitario  di cui alla
precedente lettera c);
        "non   idoneo   all'ammissione  quale  allievo  ufficiale  di
complemento" con indicazione del motivo;
      e)  saranno  giudicati  "idonei"  all'ammissione  quali allievi
ufficiali  di  complemento  i  candidati  cui sia stato attribuito il
seguente  profilo  sanitario  minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2;
apparato   cardiocircolatorio  AC  2;  apparato  respiratorio  AR  2;
apparati  vari  AV  2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2;
apparato  osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; apparato visivo VS 2;
apparato  uditivo  AU  2,  fermi  restando  gli  specifici  requisiti
prescritti nel presente comma.
    Per   l'ammissione  ai  corsi  di  pilotaggio  aereo  il  profilo
sanitario   minimo   e'   1   in   ciascuna   delle   caratteristiche
somato-funzionali  suindicate,  ad eccezione degli apparati visivo VS
ed  uditivo  AU, per i quali valgono i requisiti particolari indicati
al presente comma;
      f) saranno giudicati "non idonei" i candidati risultati affetti
da:
        imperfezioni  ed  infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
        imperfezioni   ed   infermita'   per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione    del    coefficiente    3    nelle   caratteristiche
somato-funzionali  del  profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati idonei al
servizio  militare  di leva (fermi restando i requisiti richiesti del
presente decreto);
        disturbi  della  parola  anche  se in forma lieve (dislalia -
disartria);
        stato  di  tossicodipendenza  o  tossicofilia  da  accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
        malattie  o  lesioni  acute  per le quali sono previsti tempi
lunghi  di  recupero  dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
        malattie  dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche
o  di  lunga  durata  o  di  incerta  prognosi, alterazioni dei mezzi
diottrici  o  del  fondo  oculare che possono pregiudicare, anche nel
tempo,   la  funzione  visiva  primaria  o  quelle  collaterali,  gli
strabismi  manifesti  anche  alternanti,  gli  esiti  cicatriziali di
intervento   di   cheratotomia  radiale  per  la  correzione  mono  o
bilaterale   dei   vizi   diottrici  (sono  tollerati  gli  esiti  di
fotocheratoablazione  anche  con  presenza di lieve opacita' corneale
ovviamente non interferente con il visus richiesto);
        tutte  quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti punti, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale ufficiale di complemento;
      g)  i  giudizi  espressi  dalla  commissione negli accertamenti
psico-fisici sono definitivi;
      h)  tuttavia,  i  candidati giudicati "non idonei" potranno far
pervenire,   anche   via   fax,   all'Accademia  navale  di  Livorno,
improrogabilmente  entro  il  decimo giorno successivo a quello della
visita  medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata  da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che   hanno   determinato   il   giudizio   di  non  idoneita'.  Tale
documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al precedente
art.  4  lettera e),  la quale, qualora necessario, potra' sottoporre
gli  interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere
il giudizio definitivo.
    Non  saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione   ovvero   pervenute   oltre   i   termini   perentori
sopraindicati.
    In  caso  di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita'   riportato  al  termine  degli  accertamenti  sanitari  si
intendera' confermato.
    In  caso  di  accoglimento  dell'istanza  i candidati riceveranno
formale comunicazione da parte dell'Accademia navale.
    I   concorrenti   dichiarati   inabili   anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria di cui alla presente lettera o degli ulteriori
accertamenti  sanitari  disposti,  ovvero  che  abbiano rinunciato ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.
    7.  L'idoneita'  conseguita  al  termine delle prove di selezione
previste  dal  presente  decreto  e'  valida  esclusivamente  per  il
reclutamento   quale   allievo   ufficiale   di   complemento;   essa
costituisce,   quando   richiesta,   condizione  necessaria,  ma  non
sufficiente,  per  l'eventuale  successiva  immissione  nel  servizio
permanente effettivo o per l'ammissione a ferme prolungate.