Art. 6. Le pubblicazioni che non risultino inviate nei termini perentori di cui all'art. 3 del bando concorsuale succitato non potranno essere prese in considerazione dalla relativa commissione giudicatrice. Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo ateneo. Chieti, 13 gennaio 2000 Il rettore: Cuccurullo