Art. 6.
    Le  pubblicazioni che non risultino inviate nei termini perentori
di cui all'art. 3 del bando concorsuale succitato non potranno essere
prese in considerazione dalla relativa commissione giudicatrice.
    Il  presente  provvedimento  viene  registrato  ed inserito nella
raccolta dei decreti di questo ateneo.
                                              Chieti, 13 gennaio 2000
                                           Il rettore: Cuccurullo