Art. 8.

                   Costituzione rapporto di lavoro

    Il  vincitore  sara'  invitato a stipulare un contratto di lavoro
subordinato  a tempo determinato di diritto privato, per la durata di
un  anno,  con  rapporto  di  lavoro a tempo pieno con il trattamento
economico  e  normativo  equiparato  a  quello previsto dal contratto
collettivo  nazionale  del  lavoro  del  comparto  universita' per il
personale  a  tempo  indeterminato  con  il  profilo professionale di
collaboratore   amministrativo  compatibilmente  con  la  durata  del
contratto a termine.
    In  tale contratto saranno indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro,  la  data di inizio del rapporto di lavoro nonche' il termine
finale,  le  mansioni o funzioni, la retribuzione spettante e la sede
di destinazione.
    Il  contratto individuale specifichera' che il rapporto di lavoro
e'  disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
le  cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E', in ogni
modo,   condizione   risolutiva   del  contratto,  senza  obbligo  di
preavviso,  l'annullamento  della  procedura  di  reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
    L'assunzione  verra'  effettuata  al  di  fuori  della  dotazione
organica d'Ateneo.
    La relativa spesa gravera' sul bilancio di questa Universita'.
    In  nessun  caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potra'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.