Art. 2. Requisiti generali per l'ammissione Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) idoneita' fisica all'impiego, l'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati utilmente collocati in graduatoria, in base alla normativa vigente; 4) titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria o fisica o matematica o in scienze dell'informazione. Il titolo di studio, qualora conseguito all'estero, dovra' gia' essere stato riconosciuto ed attestato, dalla competente autorita', equipollente a quello previsto, in base ad accordi internazionali ovvero alla normativa vigente; 5) avere il godimento dei diritti politici; 6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla pubblica selezione per difetto dei requisiti prescritti.