Art. 2.

                 Requisiti generali per l'ammissione

    Per  l'ammissione  alla  selezione  e'  richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      1)  cittadinanza  italiana,  ovvero  quella  di uno degli Stati
membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
      2) eta' non inferiore agli anni 18;
      3)  idoneita' fisica all'impiego, l'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a  visita  medica  di controllo i candidati utilmente
collocati in graduatoria, in base alla normativa vigente;
      4) titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria o fisica o
matematica o in scienze dell'informazione.
    Il  titolo  di studio, qualora conseguito all'estero, dovra' gia'
essere  stato  riconosciuto ed attestato, dalla competente autorita',
equipollente  a  quello  previsto,  in base ad accordi internazionali
ovvero alla normativa vigente;
      5) avere il godimento dei diritti politici;
      6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui  sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
    L'amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalla  pubblica selezione per
difetto dei requisiti prescritti.