Art. 9. Presentazione dei documenti Il vincitore, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, all'atto della stipula del contratto di lavoro individuale, sara' invitato a presentare, entro trenta giorni, i sottoelencati documenti. Tali documenti si consideranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato, a tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante: 1) estratto dell'atto di nascita o autocertificazione sostitutiva; 2) certificato di cittadinanza italiana o titolo che da' diritto all'equiparazione ovvero certificato comprovante la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea o autocertificazione sostitutiva; 3) certificato di godimento dei diritti politici o autocertificazione sostitutiva. I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono presentare il certificato di godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza; 4) certificato generale del casellario giudiziario o autocertificazione sostitutiva, ovvero certificato equipollente rilasciato dalla competente autorita' del Paese di cui il candidato straniero e' cittadino; i cittadini stranieri oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano; 5) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura competente per residenza del candidato o autocertificazione sostitutiva; 6) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura competente per residenza del candidato o autocertificazione sostitutiva; 7) originale o copia autenticata del titolo richiesto dall'art. 2 punto 4) del presente bando o autocertificazione sostitutiva. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si dovra' produrre dichiarazione di equipollenza del titolo italiano del titolo di studio posseduto; tale dichiarazione dovra' essere rilasciata dalle competenti autorita'; 8) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o in caso negativo certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo, o autocertificazione sostitutiva; 9) certificato medico rilasciato dall'autorita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel suddetto certificato dovra' essere precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il candidato invalido di guerra e assimilato deve produrre, ai sensi dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro. La capacita' lavorativa del portatore di handicap e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il candidato utilmente collocato in graduatoria; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e' escluso dall'assunzione; 10) fotocopia del documento di riconoscimento; 11) stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva; 12) codice fiscale (fotocopia). Il vincitore entro il medesimo termine, dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita', salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto universita', di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993; ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso di comprovato impedimento, non si dara' luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvedera', per il rapporto gia' instaurato, all'immediata risoluzione del medesimo. Comportera' altresi' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i motivi, proroghera' il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 9) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a produrli. I certificati, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi', legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare il possesso dei requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa. Messina, 19 novembre 1999 Il direttore amministrativo: Ferluga