Art. 4.

Inammissibilita'    della   domanda,   regolarizzazioni   esclusione,
                              decadenza

    Non  e'  ammessa  la  domanda  che  sia stata presentata oltre il
termine  stabilito  dall'art. 3, ne' la domanda priva della firma del
candidato.
    Non  e'  disposta  l'esclusione  nei  confronti del candidato che
nella  domanda  di partecipazione al concorso abbia omesso una o piu'
delle  dichiarazioni  prescritte  a  pena  di  esclusione qualora dal
contesto  delle  domande stesse o dalla documentazione prodotta possa
desumersi  sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli
elementi  o  circostanze che avrebbero dovute essere dichiarati sotto
la  propria  responsabilita'  dal  candidato  stesso nella domanda di
partecipazione.  E'  ammessa  la regolarizzazione della domanda nella
quale  le  dichiarazioni  prescritte  di  cui  all'art. 3 siano state
eventualmente  rese  in  maniera  parziale  o omesse; in tali casi la
Stazione  zoologica  "A.  Dohrn"  concede  al  candidato  il  termine
perentorio  di  giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione; in
mancanza  dell'adempimento  richiesto,  si  procedera' all'esclusione
dell'interessato dal concorso.
    Sono esclusi dal concorso:
      a) i  candidati  che,  nella  domanda  di  partecipazione,  non
abbiano indicato la posizione per la quale intendono concorrere;
      b) coloro   che   abbiano   usufruito   dei  benefici  previsti
dall'art. 3   della   legge  24 maggio  1970,  n. 336,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
      c) i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro
che   siano   stati  revocati  o  destituiti  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego   presso   una   pubblica   amministrazione,   ai  sensi
dell'art. 127,   primo   comma,   punto  d)  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    L'esclusione  e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal
candidato  nella sua domanda, ovvero, sulla base della documentazione
prodotta,  ovvero,  ancora  sulla  base  di accertamenti svolti dalla
Stazione  zoologica  "A.  Dohrn".  Qualora  i  motivi che determinano
l'esclusione  siano  accertati  dopo  l'espletamento  del concorso la
Stazione  zoologica  "A.  Dohrn" dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente   alla   partecipazione  al  concorso  con  provvedimento
motivato  secondo  le  modalita'  di  cui  al precedente art. 2. Allo
stesso  modo  sara'  disposta  la  decadenza  dei  candidati  di  cui
eventualmente  risulti  non  veritiera una delle dichiarazioni di cui
all'art. 3.