Art. 6. Titoli valutabili Le commissioni esaminatrici disporranno di 50 punti per la valutazione dei titoli. I titoli valutabili sono i seguenti: a) pubblicazioni, lavori a stampa, rapporti tecnici firmati dall'interessato, brevetti, fino ad un massimo di punti 35; b) attivita' svolta presso organismi scientifici nazionali o internazionali, promozione e direzione di attivita' gestionali relative alle funzioni indicate nell'art. 2, punto g), del presente bando, fino ad un massimo di punti 15. Le commissioni esaminatrici, prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati, determineranno i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria di titoli, in considerazione dei seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline comprese nel campo scientifico-disciplinare per i1 quale e' disposto il bando, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel campo specifico. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso. Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della commissione esaminatrice saranno preliminarmente esaminate dal collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilita' di enucleare l'apporto del candidato. Solo nell'ipotesi positiva lo specifico contributo del candidato, nella pubblicazione in esame, sara' sottoposto alla valutazione di merito. Saranno ammessi all'esame colloquio i candidati che nell'esame dei titoli avranno riportato un punteggio non inferiore a 35/50.