Art. 9.

                     Transito nei ruoli speciali

    1.  Gli  ufficiali  idonei  che  nelle  rispettive graduatorie di
merito, distinte per grado, dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma  1,  lettere  a)  e  b),  siano  compresi  nel numero dei posti
previsti,  dichiarati  vincitori,  saranno  transitati,  con il grado
rivestito nel ruolo di appartenenza alla data di scadenza del termine
di   presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,
rispettivamente:
      nel  ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica in servizio
permanente effettivo, quelli del concorso di cui alla lettera a);
      nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica in servizio
permanente effettivo, quelli di cui alla lettera b).
    2.  Il  transito  nei  gradi  dei  predetti  ruoli speciali sara'
disposto  con decreto dirigenziale subordinatamente all'accertamento,
anche  postumo,  dei requisiti di partecipazione ai concorsi previsti
dal precedente art. 2 del presente decreto.
    3.  La direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti la
conferma di quanto dichiarato dagli ufficiali risultati vincitori dei
concorsi nella domanda di partecipazione al concorso medesimo e nelle
dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    4.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art.  26  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo  di  cui  al precedente comma emerga la non veridicita' del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguiti  al  provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    5.  Ai  sensi dell'art. 38, comma 9, e dell'art. 39, comma 8, del
decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490,  ai  vincitori  dei
concorsi  di  cui  al  precedente  art.  1, comma 1, lettere a) e b),
all'atto del transito sara' applicata una detrazione di anzianita' di
tre anni, salvo che per i tenenti ed i maggiori del ruolo unico degli
specialisti  dell'Aeronautica militare, vincitori del concorso di cui
al  precedente art. 1, comma 1, lettera b), per i quali la detrazione
sara', rispettivamente, di due e quattro anni.
    6. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere  a) e b), saranno iscritti in ruolo con l'anzianita' di grado
rideterminata  come  indicato nel precedente comma 3 ed, a parita' di
anzianita'  di grado rideterminata secondo l'ordine della graduatoria
di merito del relativo concorso, dopo i pari grado dei ruoli speciali
aventi uguale anzianita' di grado assoluta.