Art. 10.

    Alla   data   di  scadenza  della  borsa,  l'assegnatario  dovra'
trasmettere  una  particolareggiata relazione sulle ricerche compiute
al   responsabile  della  ricerca,  il  quale  dovra'  esprimere  una
valutazione  scientifica  sull'attivita'  svolta  dal candidato. Tale
valutazione,  con  l'indicazione  dell'esatto  periodo complessivo di
fruizione della borsa, dovra' essere trasmessa al C.N.R. dal borsista
entro trenta giorni dalla scadenza della stessa.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del C.N.R.