Art. 10.

                          Esito delle prove

    Per   la   valutazione   delle  prove  oggetto  del  concorso  la
commissione  dispone  di  novanta  punti  cosi ripartiti:       prova
prova scritta, punti 30;
      seconda prova scritta, punti 30;
      prova orale, punti 30.
    Le   prove  scritte  si  intenderanno  superate  se  i  candidati
riporteranno,  in ciascuna di esse, una votazione di almeno 21/30. La
prova  orale,  alla quale saranno ammessi i candidati che supereranno
le   due  prove  scritte,  si  intendera'  superata  se  i  candidati
otterranno una votazione di almeno 21/30.