Art. 10. Esito delle prove Per la valutazione delle prove oggetto del concorso la commissione dispone di novanta punti cosi ripartiti: prova prova scritta, punti 30; seconda prova scritta, punti 30; prova orale, punti 30. Le prove scritte si intenderanno superate se i candidati riporteranno, in ciascuna di esse, una votazione di almeno 21/30. La prova orale, alla quale saranno ammessi i candidati che supereranno le due prove scritte, si intendera' superata se i candidati otterranno una votazione di almeno 21/30.